N27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

"Art. 27 - Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 496 del 1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61 del 1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 396 del 1997, il personale trasferito all'A.R.P.A. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché l'eventuale salario accessorio; al personale si applicano altresì i benefici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali.

2. Qualora al 31 dicembre 1999 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 per quanto attiene il personale dipendente delle A.R.P.A., il Direttore generale dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.

3. Il personale dell'A.R.P.A. non può assumere esternamente all'A.R.P.A. stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolti previa espressa e specifica autorizzazione del Direttore generale.

4. Fino all'organizzazione delle strutture amministrative dell'A.R.P.A. e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento economico del personale assegnato e trasferito all'A.R.P.A. è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza."

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