Articolo modificato dall'art. 6, commi 1-5, della L.R. 15/12/1998, n. 16 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

"Art. 23 - Attribuzione di personale all'A.R.P.A.

1. All'A.R.P.A. è attribuito:

a) il personale dei Presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.);

b) il personale delle Aziende per i servizi sanitari regionali, che alla data del 4 dicembre 1993 svolgeva attività, comprese quelle laboratoristiche, assegnate all'A.R.P.A. dall'articolo 3, ed individuate in base a ricognizione, da effettuarsi da parte della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di efficacia del decreto di costituzione ed approvazione dello Statuto dell'ARPA, di cui all'articolo 2, comma 4; con tale ricognizione sono, altresì, individuati funzioni e servizi erogati fino alla data di entrata in vigore della presente legge dai P.M.P. ed è definita la quota di personale amministrativo delle Aziende per i servizi sanitari da trasferire all'A.R.P.A.;

c) il personale assegnato in posizione di comando;

d) il personale che, in servizio presso i P.M.P. alla data del 4 dicembre 1993 ed attualmente impiegato presso altri enti pubblici, con esplicita opzione richieda il trasferimento all'A.R.P.A. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 30 giugno 1999 la Regione nell'ambito dell'organico riassetto funzionale delle attività ambientali svolte nel territorio regionale promuove l'assegnazione in posizione di comando del personale che svolge attività ricomprese all'articolo 3, presso enti locali ed enti strumentali regionali, individuato sulla base di specifica ricognizione da effettuarsi da parte di ciascun ente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1, lettera a), è trasferito all'A.R.P.A. con effetto dal 1° luglio 1999 e sono contestualmente soppressi i P.M.P. di cui alla legge regionale 27 aprile 1983, n. 32. Detto personale ricomprende i dipendenti assegnati a tali strutture alla data del 4 dicembre 1993 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale di cui al comma 1, lettera b), è trasferito all'A.R.P.A. con apposito provvedimento da assumersi entro il 30 giugno 1999 e con effetto dal 1° luglio 1999.

5. Il personale comandato presso l'A.R.P.A. ai sensi del comma 1, lettera c), può essere inquadrato nel ruolo dell'A.R.P.A., previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

6. Al fine di consentirne il primo avvio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'A.R.P.A., fin dalla data della sua costituzione, in accordo con il Direttore generale, dipendenti regionali in posizione di comando fino ad un numero massimo di dieci unità.

6-bis). Relativamente al personale oggetto di ricognizione di cui al comma 1, lettera b), è consentito al Direttore generale dell'ARPA, nelle more dell'individuazione della Giunta regionale prevista dal medesimo comma, di richiedere, previo accordo con i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari interessate e solo in presenza dell'assenso del personale coinvolto, il distacco immediato di almeno quattro unità con profilo professionale amministrativi.

6-ter). Al personale di cui ai commi 6 e 6-bis, qualora chiamato a svolgere la propria attività in comune diverso da quello ove residente, il Direttore generale è autorizzato a concedere, fino al 31 dicembre 1999, con onere a carico dell'Agenzia, un indennizzo mensile lordo per disagio e spese nel limite massimo di lorde lire 1.000.000, comunque rapportato alla distanza da coprire ed alla presenza effettiva in servizio.

7. Le riduzioni di organico e finanziarie previste dall'articolo 03, comma 2, del decreto-legge n. 496 del 1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61 del 1994, si applicano ai trasferimenti di cui al comma 1, lettera b), con l'esclusione della quota di personale amministrativo ivi individuato, nonché, qualora ricorrano le circostanze, ai trasferimenti conseguenti all'applicazione della previsione di cui al comma 5."

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