Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

"Art. 25 - Acquisizione di personale

1. Alla copertura dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica fissata dal regolamento di cui all'articolo 10, si provvede, per il 50 per cento dei medesimi, mediante l'assegnazione in posizione di comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e di Aziende per i servizi sanitari regionali, e per il rimanente 50 per cento, prioritariamente mediante l'Istituto della mobilità, quindi mediante procedimenti concorsuali pubblici, da disciplinarsi col regolamento di cui all'articolo 10.

2. L'A.R.P.A. è altresì autorizzata ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di progetti-obiettivo specifici."

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