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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 25/11/2002, n. 31
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- L.R. 19/12/2002, n. 37
- L.R. 03/06/2003, n. 10
- L.R. 24/03/2004, n. 6
- L.R. 21/10/2004, n. 23
- L.R. 23/12/2004, n. 27
- L.R. 30/10/2008, n. 19
- L.R. 30/07/2013, n. 15
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Artt. 1 - 5 |
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Titolo II - Titoli abilitativi |
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Artt. 6 - 19 |
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Titolo III - Verifica delle opere realizzate |
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Artt. 20 - 25 |
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Titolo IV - Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso |
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Art. 26 |
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Titolo V - Contributo di costruzione |
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Artt. 27 – 32 |
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Titolo VI - Disposizioni sui requisiti delle opere edilizie |
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Artt. 33 - 34 |
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Titolo VII - Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni |
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Artt. 35 - 37 |
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Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 38 - (Procedimenti in corso) |
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Art. 39 - (Adeguamento del regolamento edilizio comunale) |
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Art. 40 - (Disposizioni transitorie sullo sportello unico per l'edilizia e sulla commissione per la qualità ambientale architettonica e il paesaggio) |
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Art. 41 - (Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19)1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 è sostituita dalle seguenti: "h) - l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urba |
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Art. 42 - (Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3)1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 158 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è sostituito d |
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Art. 43 - (Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20)1. Al comma 2 dell'art. 37 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "trenta". 2. Dopo il comma 6 bis dell'art 43 della L.R. n. 20 del 2000, introdotto dall |
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Art. 44 - (Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15)1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 è sostituito dal seguente: |
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Art. 45 - (Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16)1. Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove form |
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Art. 46 - (Disposizioni transitorie in materia di vincoli paesaggistici)1. Ai fini di una prima attuazione dei principi della Costituzione, allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove, previo parere della competente Commissione consiliare, l |
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Art. 47 - (Monitoraggio) |
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Art. 48 - (Norma finanziaria) |
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Art. 49 - (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 50 - (Disapplicazione di norme statali)1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali |
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Allegato - Definizione degli interventi ediliziAi fini della presente legge si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; |
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