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Circ. Ass.R. Emilia Romagna 01/08/2008, n. 187404

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004.
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[Premessa]


Nella Regione Emilia-Romagna, sono oltre ottocento gli impianti nuovi ed esistenti ai quali al 30 Aprile 2008 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il rilascio delle AIA è avvenuto gradualmente a partire sin dal 2006 e quindi

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1 - Modifiche agli impianti

La sopra richiamata circolare, Prot. n. AMB/AAM/06/22452 del 6 Marzo 2006R, regolava il tema della modifiche agli impianti nel seguente modo:

A. ai punti "6.2 - Modifiche sostanziali" e "6.3 - Modifiche non sostanziali", venivano regolati tali eventi nel contesto del primo rilascio dell' AIA agli impianti esistenti;

B. al punto "6.4 - Rapporto fra modifiche non sostanziali e procedura di riesame dell' AIA" veniva specificato che "Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/2005R all'art. 10 (Modifica degli impianti o variazione del gestore) e dalla L.R. 21/04 al comma 3 dell'articolo 11, si richiama l'attenzione delle Autorità Competenti al caso delle modifiche ali 'impianto di entità inferiore alla soglia produttiva fissata nell'Allegato I per il settore di appartenenza.

È buona prassi che a fronte di più modifiche non sostanziali già autorizzate all'assetto impiantistico e produttivo definito nell'AIA, l'Autorità Competente valuti se l'inquinamento provocato da tale assetto sia tale da rendere necessaria l'aggiornamento dei valori limite di emissione fissati nell'AIA o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite.

Per effettuare la propria valutazione l'Autorità Competente potrà chiedere un parere alla Regione Emilia-Romagna che, se del caso, provvederà a richiedere a sua volta un parere al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

In caso di valutazione positiva, ricorreranno le condizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2005 all'art. 9 comma 4 (Rinnovo e riesame) e dalla L.R. 21/04 nel conforme articolo Il comma 2. ".

Tali indicazioni vengono confermate e vengono ora integrate con le indicazioni di seguito specificate ai fini della applicazione dell'art. 10 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D. Lgs. 59/05.

Nell'intento di assicurare condizioni omogenee di trattamento degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC evitando così impatti negativi sulla concorrenza, tali indicazioni sono state individuate avendo come riferimento la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia.


1.1 - Indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali

Il D. Lgs. 59/05 all'articolo 2 definisce:

modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli essere umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Ai sensi del decreto sopra citato, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del D. Lgs. 59/05R circa la definizione di modifica sostanziale, è stato chiesto e si è ritenuto opportuno definire un quadro di indicazioni omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dal D. Lgs. 59/05.

A tal fine si reputa necessario richiamare le definizioni di "Impianto" e "Complesso IPPC" contenute rispettivamente nel D. Lgs. 59/05 e nel DM 23 novembre 2001:

Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99R (leggasi ora D. Lgs. 59/05);

e premettere quanto segue:

1. oggetto dell' AIA è di norma tutto il complesso IPPC, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

2. l'iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D. Lgs. 59/05 è riferito solo ad attività IPPC e a quelle tecnicamente connesse;

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