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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Emilia Romagna 21/03/2003, n. 6515
Circ. Ass.R. Emilia Romagna 21/03/2003, n. 6515
Circ. Ass.R. Emilia Romagna 21/03/2003, n. 6515
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Testo del documentoFacendo seguito alle più frequenti richieste di chiarimenti inoltrate dalle amministrazioni comunali e dalle associaz |
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1. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio Art. 3 e art. 40Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31 del 2002 la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime in primo luogo un parere obbligatorio e non vincolante preliminare al rilascio delle autorizzazioni in materia di beni paesaggistici a cui gli interventi edilizi sono soggetti, indipendentemente dal titolo abilitativo che li autorizza, in quanto l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo rispetto al titolo abilitativo, anche se strettamente connesso. È stato posto il quesito sull'interpretazione del comma 1 dell'art. 3 nella parte in cui si prevede che la commissione debba esprimersi sugli interventi di restauro, risanamento conservativo e di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici di valore storico architettonico, intendendosi per tali gli immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali e quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D. Lgs. 490 del 1999, la cui tutela spetta anche alle Soprintendenze. Occorre premettere che anche in questo caso l'art. 3, comma 1, prevede il parere obbligatorio e non vincola |
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2. Disciplina sanzionatoriaLa legge regionale non ha toccato la materia della vigilanza sull'attività edilizia e delle sanzioni applicabili all'abusiva esecuzione di interventi, che resta disciplinata dalla normativa statale. Il recente decreto legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2003, di modifica del testo unico contenuto nel |
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3. Data di inizio dei lavori per interventi da realizzare con denuncia di inizio attività. Art. 14, comma 3La legge regionale, mentre ha indicato in 30 giorni il termine minimo per l'inizio dei lavori da effettuarsi con DIA, non ha invece stabilito il termine massimo entro il quale il denunciante deve fissare la stessa data. In particolare è stato previsto all'art. 14 che i |
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4. Insegne e cartelloni pubblicitariL'art. 8 comma 1 lettera m) ha assoggettato a denuncia di inizio attività l'apposizione di cartelloni pubblicitari, intendendosi per tali le strutture che costituiscono attività di trasformazione edilizia in relazione alle lor |
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5. Indicazione dell'impresa a cui si intendono affidare i lavoriL'art. 10, comma 3, della L.R. n. 31 del 2002 prevede che la denuncia di inizio attività al momento della sua presentazione contenga l'indicazione dell'impresa a cui affidare i lavori. |
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6. Destinazione dei proventi previsti dall'art. 16, comma 4Per esplicita richiesta avanzata nell'ambito della Conferenza Regione Autonomie Locali, è lasciata all'autonomia co |
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7. Iscrizione catastale da rurale a civile. Art. 26, comma 7La disposizione contenuta nell'art. 26, comma 7, della L.R. 31 del 2002 non rappresenta una novità. La previsione era già stata introdotta con la L.R. n. 6 del 1995, che recepiva una analoga disposizione della legge statale n. 133 del 1994. L'unico elemento di nov |
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8. Procedimenti in corso. Art 38Per procedimenti in corso si intendono: - le richieste di rilascio di provvedimenti, inoltrate dai privati e ricevute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2002 (11.12.2002), e relative in particolare a concessioni e autorizzazioni edilizie, a varianti a concessioni rilasciate, a certificati di abitabilità, ad autorizzazione o concessione edilizia a seguito di parere preventivo ex art. 8 della abrogata L.R. 33/90, - le denunce di inizio attività presentate prima della stessa data. La regola generale stabilita al comma 1 dell'art. 38 è che in ordine a t |
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9. Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni, Titolo VII9.1 Disposizioni generali. Art. 35 L'art. 35 della L.R. n. 31 del 2002 prevede l'applicazione, anche ai Comuni non classificati sismici, limitatamente ai criteri ivi indicati, delle disposizioni di cui agli articoli 55, 56 e 57, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Pur non essendo ancora in vigore il T.U., i richiami allo stesso contenuti, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge regionale in esame, devono intendersi riferiti alle disposizioni riportate nella "tavola di corrispondenza" allegata al T.U. medesimo e cioè alle norme di cui agli articoli 6, comma 2 (edifici in muratura), 7, commi 2, 3, 4, 5 (edifici con struttura a pannelli portanti) e 8, secondo periodo comma 1, e commi 2, 3, 4, (edifici con strutture intelaiate) della legge n. 64 del 1974. Il contenuto di detti articoli fa esplicito riferimento alle norme tecniche di cui all'art. 3 e all'art. 1 della legge n. 64 del 1974, vale a dire, rispettivamente, alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (cfr. D.M. 16 gennaio 1996), e alle norme tecniche per le costruzioni da realizzarsi in tutti i Comuni, contenute nei decreti elencati. Da quanto precede emerge che per i Comuni classificati sismici nulla risulta innovato. Per i Comuni non classificati sismici continuano ad applicarsi, come già in precedenza, le disposizioni di cui all'art.1 della L. n. 64/1974, e quindi le norme di cui ai sotto elencati decreti ministeriali, mentre non può per essi ritenersi possibile l'applicazione delle norme tecniche per le zone sismiche (art. 3 della legge n. 64/74), stante l'assenza del presupposto giuridico di identificazione del grado di sismicità, nonché l'assenza di criteri analogici cui fare riferimento. Per le medesime motivazioni, il contenuto del comma 2, lettera a), dell'articolo in esame, relativo agli elaborati richiesti a corredo del titolo abilitativo ai fini del miglioramento strutturale, stante l'assenza di normativa, non ri |
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