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Com. R. Emilia Romagna 27/10/2003

Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 46 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31).
La data del comunicato è quella del Bollettino Ufficiale, in quanto mancante.
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[Premessa]



IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI


Visti:

- l'art. 9 della Costituzione;

- il DLgs 31 ottobre 1998, n. 112 R, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il DLgs 24 ottobre 1999, n. 490 R, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352", la quale, al Titolo II, dispone la disciplina dei beni paesaggistici e ambientali;

- la Convenzione Europea del paesaggio, firmata a Firenze in data 20 ottobre 2000;

- l'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2001;

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche a

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Articolo 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli Allegati A e B fanno parte integrante e sostanziale

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Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

1. II presente Accordo è finalizzato a realizzare una forma di collaborazione

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Articolo 3 - Rapporti tra gli Enti

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 114 della Costituzione, l'Accordo promuove lo sv

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Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. II recepimento negli strumenti urbanistici delle aree soggette a vincolo paesaggis

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Articolo 5 - Procedimenti in materia paesaggistica

1. Le Parti, ai fini della gestione della tutela del territorio, concordano di applic

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Articolo 6 - Pianificazione condivisa

1. Al fine di pervenire alla condivisione delle modalità e dei livelli di trasformazione del territorio, i Comuni, nell'elaborare gli strumenti di pianificazione a scala comunale che recepiscano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, avviano speciali forme di collaborazione con l

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Articolo 7 - Apposizione e modifica dei vincoli paesaggistici

1. La Regione e la Soprintendenza regionale definiscono d'intesa criteri per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistico-ambientali di cui all'art. 140 del TU 490/99, affinché questi risultino integrativi della tutela realizzata dalla pianificazione regionale, così da costituire un sistema unitario, riconoscibile e condiviso, finalizzato a identificare i valori

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Articolo 8 - Corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici

1. L'attività di verifica dei vincoli paesaggistici di cui al precedente art. 7, è estesa an

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Articolo 9 - Autorizzazioni paesaggistiche

1. È competenza del Comune rilasciare l'autorizzazione paesaggistica sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

2. La Commissione per la qualità architettonica e

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Articolo 10 - Specifiche forme di intesa

1. La Regione, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e gli Enti loca

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Articolo 11 - Conferenze dei Servizi

1. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, e per esso le Soprintendenze di settore competenti in materia, s'impegna a partecipare alle conferenze dei servizi indette dalle Parti al fin

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Articolo 12 - Adeguamento della pianificazione paesistica

1. Ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo tra il Ministro-Regioni-Province autonome del 19

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Articolo 13 - Monitoraggio

1. Le Parti si impegnano a realizzare il potenziamento e l'integrazione delle rispettive banche dati, relative ai vincoli e a

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Articolo 14 - Tutela attiva del paesaggio

1. La Regione Emilia-Romagna ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali promuovono, attraverso specifici finanziamenti, l'attuazione di progetti pilota rivolti alla realizzazione degli obi

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Articolo 15 - Attività di formazione

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 46, comma 3 della L.R. 31/02 la Regione

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Articolo 16 - Adeguamento normativo

1. Nel caso di sopravvenute modifiche normative in materia, che influiscano sulle att

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Articolo 17 - Gruppo di coordinamento

1. Con determinazione del Direttore generale regionale competente per materia, viene

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ALLEGATO A

L'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e l'Associazione delle Autonomie locali ha per fondamento la condivisione e l'accettazione dei principi fissati dalla normativa statale e regionale e dalla più recente e consolidata giurisprudenza, che di frequente è stata investita del compito di dare la propria interpretazione in materia. La gestione della tutela del paesaggio, infatti, ha sempre risentito della compresenza e della sovrapposizione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, fatto che ha causato spesso difficoltà ed incertezze nell'applicazione pratica delle procedure. Si ritiene, opportuno, quindi, richiamare i principi derivanti dalla interpretazione giurisprudenziale, in particolare per quanto riguarda l'articolazione delle competenze tra Stato e Regioni, la procedura di individuazione e apposizione del vincolo paesaggistico, la gestione degli strumenti di tutela, oltre che il potere statale di annullamento del nulla osta paesaggistico, al fine di definire i punti cardine su cui si basa la disciplina del paesaggio e il necessario rapporto di collaborazione tra gli Enti.


Ambito di applicazione della tutela paesaggistica

L'art. 9 Cost., elevando la tutela del paesaggio a rango di principio primario dell'ordinamento, ha inteso consentire che essa debba essere improntata ai principi di integralità e globalità, concernendo, pertanto, l'intero territorio al fine di salvaguardarne il valore estetico-culturale, pur nella considerazione delle specificità e differenze che ne caratterizzano il profilo storico-culturale, naturalistico e morfologico (Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151).

La tutela del paesaggio, pertanto, deve avere primariamente carattere dinamico e gestionale, superando l'ottica meramente conservativa ed estetica delle "bellezze naturali" individuate da provvedimenti amministrativi specifici e puntuali, per trovare più ampio respiro nel riconoscimento delle risorse paesistiche di vaste aree del territorio, per le quali dettare, attraverso la pianificazione paesaggistica, una normativa d'uso e di valorizzazione graduata e differenziata sulla base del riconosciuto valore ambientale e culturale, delle specificità dei luoghi, degli strumenti di tutela e di controllo delle trasformazioni.


Articolazione delle competenze tra Stato e Regioni

Le competenze statali e regionali in materia di paesaggio sono articolate in un rapporto di integrazione fondato sul principio della leale collaborazione fra gli Enti, in base al quale i compiti di gestione sono attribuiti ordinariamente alla Regione, mentre i compiti relativi alla tutela e alla vigilanza sono svolti in forma concorrente, come già riconosciuto dal Testo Unico 490/99.


Gli strumenti di tutela del paesaggio

II piano territoriale paesistico o urbanistico-territoriale, già previsto dalla Legge 431/85 ed ora dall'art. 149 del TU 490/99, è lo strumento che garantisce la tutela dinamica e globale del territorio in attuazione dell'art. 9 Cost. Il piano infatti, individuando i valori territoriali e definendo gli ambiti di tutela e valorizzazione, determina la normativa d'uso e di valorizzazione ambientale e paesaggistica dell'intero territorio, e risulta perciò essenziale alla programmata e razionale gestione del paesaggio, permettendo di evitare valutazioni episodiche e non coordinate al contesto ambientale e paesaggistico dei luoghi.

Le caratteristiche funzionali della pianificazione paesistica permettono di realizzare la necessaria integrazione con il sistema di tutela costituito dai vincoli paesaggistici imposti a singoli beni e località in forza di provvedimenti amministrativi o normativi.

Infatti, sia i vincoli paesaggistici disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 139 del TU 490/99 (ex Legge 1497/39), sia i vincoli ope legis su intere categorie di beni individuate di cui all'art. 146 dello stesso Testo Unico (ex art. 1 della Legge 431/85) sia infine i vincoli di immodificabilità assoluta fino alla redazione dei piani paesistici dei beni e delle località individuate ai sensi del DM 21 settembre 1984 (cosiddetti Galassini), coordinandosi con il piano, completano la disciplina già determinata dalla pianificazione paesistica, consentendo in tal modo di evitare la frammentariet&a

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ALLEGATO B

II sistema di tutela così come descritto dalla normativa e dalla evolutiva interpretazione giurisprudenziale mostra uno dei punti più critici nella assenza di criteri e principi univoci che disciplinino l'attività di valutazione delle trasformazioni del territorio. Tale valutazione, che, sulla base dei valori riconosciuti o riconoscibili e dei caratteri peculiari presenti nell'area dell'intervento, muove dalla comparazione tra lo stato attuale del luogo e la situazione che potrà assumere a seguito della realizzazione dell'opera progettata, deve infatti necessariamente fondarsi su una adeguata documentazione atta a consentire al Comune di pervenire ad un giudizio consapevole.

La mancanza di un indirizzo univoco in merito, ha favorito il consolidamento di un potere discrezionale di decisione in capo alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, sia in fase di rilascio sia in quella di esercizio del potere di riesame, con la conseguenza di non realizzare la necessaria uniformità di valutazione dei singoli progetti da parte delle stesse Amministrazioni. D'altra parte, la necessità di corredare il provvedimento autorizzatorio con una adeguata motivazione, che dia atto della correttezza e congruità dell'esame svolto dal Comune sulla base della documentazione presentata, mette in evidenza chiaramente l'opportunità di determinare elementi e modalità del procedimento che siano condivisi dalle Amministrazioni interessate e che favoriscano l'accelerazione e la semplificazione della procedura, la quale inoltre in tal modo risulta più trasparente per il cittadino.

Si è ritenuto pertanto, nell'ambito dell'Accordo tra il Ministero, la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Autonomie locali, di individuare i criteri e le modalità che prioritariamente orientino l'attività di valutazione svolta dai Comuni e dalle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio in sede di esame degli interventi di trasformazione in area tutelata, in quanto tale analisi è necessaria al raggiungimento di un corretto e consapevole giudizio di merito sui progetti di trasformazione da parte dei Comuni. La finalità è quella non soltanto di precisare l'ambito di applicazione della procedura di autorizzazione paesistica, tentando un suo snellimento, ma anche e soprattutto quella di condividere tra le Amministrazioni interessate gli obiettivi cui deve tendere l'attività di controllo e valutazione delle trasformazioni del territorio e la documentazione ritenuta a tal fine necessaria. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità di valutare le proposte di trasformazione nel merito del contesto locale, tenendo presente che il concetto di paesaggio risulta definito sia dall'oggettività dei caratteri fisici del territorio sia dalla soggettività con cui tali caratteri vengono recepiti in rapporto alle differenti articolazioni culturali così come indicato dalla Convenzione europea che definisce il paesaggio come "una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

Resta, in ogni caso, salva in capo alle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio la competenza di definire i principi e i criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri prevista dall'art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. 31/02.


Ambito di applicazione

In base al Testo Unico 490/99 sono soggetti a vincolo paesaggistico e pertanto sottoposti al procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 dello stesso decreto legislativo, gli interventi previsti nei seguenti ambiti:

- immobili o località compresi negli elenchi di cui all'art. 140 del Testo Unico, già art. 2 della Legge 1497/39, individuati e perimetrati da provvedimenti amministrativi in quanto riconosciuti rientranti in una delle seguenti categorie di beni (art. 139 del Testo Unico 490/99):

- cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica (lett. a);

- ville, giardini e parchi pubblici che si distinguono per la loro non comune bellezza (lett. b);

- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (lett. c);

- bellezze panoramiche considerate come quadri, punti di vista o di belvedere dai quali si goda spettacolo di quelle bellezze (lett. d);

- immobili e località oggetto di proposte di vincolo pubblicate successivamente alla data del 18 febbraio 1995 e per le quali non sia ancora stato emanato il provvedimento conclusivo da parte della Giunta regionale ovvero del Ministero competente;

- zone sottoposte a vincolo di tutela paesistico ambientale in virtù dei decreti ministeriali emanati ai sensi della Legge 431/85, ora art. 146 del Testo Unico;

- zone rientranti nelle categorie di cui all'art. 146, comma 1 del Testo Unico, già art. 1 della Legge 431/85, e che sono così individuati:

- territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia, anche per i terreni elevati sul livello del mare (lett. a);

- territori contermini a laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul livello del mare (lett. b);

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