Titolo abrogato dalla L.R. del 30/07/2013 n. 15. Il Titolo VII così recitava:

“Titolo VII - Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni

Art. 35 - (Disposizioni generali)

Abrogato

Art. 36 - (Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n. 35)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono sostituiti dai seguenti:

"Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche, ad esclusione di quelle a bassa sismicità, e le varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:

a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;

b) il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità e i contenuti precisati all'art. 3, nei restanti casi.

Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001;

b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;

c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.

1-bis. Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 1984, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.

2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) è soppressa.

3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è sostituito dal seguente:

"I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto allegata alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.".

4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è sostituito dal seguente:

"Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.".

5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono sostituiti dai seguenti:

"Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2, comma primo, sono sottoposti a controllo a campione. La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione, dando priorità agli interventi relativi alle opere di rilevante interesse pubblico e agli interventi di particolare complessità strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalità di esecuzione del controllo.

I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonché agli indirizzi e ai requisiti di cui all'art. 6.

I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della loro ultimazione.".

6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è abrogato. Fino all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.

Art. 37 - Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche

Abrogato”

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