Articolo abrogato dalla L.R. del 30/07/2013 n. 15. L’articolo 39 così recitava: “Art. 39 - (Adeguamento del regolamento edilizio comunale) - 1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo le modalità previste per i regolamenti comunali.”

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