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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 14/04/2004, n. 7
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- L.R. 27/06/2014, n. 7
- L.R. 26/07/2012, n. 9
- L.R. 23/12/2011, n. 24
- L.R. 06/03/2007, n. 4
- Sent. Corte Cost. 27/07/2005, n. 335
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TITOLO I - NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357 DEL 1997 |
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Capo I - Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, d |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agl |
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Capo II - Misure di conservazione |
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Art. 3 - (Misure di conservazione)1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sentiti i rispettivi enti di gestione. 2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione: a) del |
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Capo III - Valutazione di incidenza |
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Art. 5 - (Valutazione di incidenza dei piani) |
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Art. 6 - (Valutazione di incidenza su progetti e interventi) |
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Art. 7 - (Valutazione di incidenza in aree protette) |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 8 - (Disposizioni transitorie e finali) |
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Art. 9 - (Norma finanziaria)1. Per lo svolgimento delle attività in capo alla Regione le risorse finanziarie sono annualmente previste in un apposito capitolo |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE |
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Capo I - Attribuzione di funzioni |
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Art. 10 - (Attribuzione di funzioni in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche e abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996)1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in ma |
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Art. 11 - (Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista dall'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è altresì competente a formulare la proposta dei siti di inte |
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Capo II - Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio |
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Sezione I - Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico |
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Art. 13 - (Ambito di applicazione e finalità)1. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale |
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Art. 14 - (Competenza per il rilascio delle concessioni)1. Compete all'Amministrazione regionale il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico di cui all'artic |
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Art. 15 - (Criteri per il rilascio dei titoli concessori)1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e delle finalità di cui all'articolo 13. Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4. N14 |
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Art. 16 - (Procedimento per il rilascio delle concessioni)1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demani |
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Art. 17 - (Durata delle concessioni)1. In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima: a) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario; |
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Art. 18 - (Rinnovo della concessione)1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del t |
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Art. 19 - (Revoca e decadenza)1. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 2. Sono cause di |
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Art. 20 - (Canoni, spese istruttorie e cauzione)1. La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie, nonché previo versamento del deposito cauzionale. 2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 euro. 3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono determinati come segue: a) uso agricolo: 1) N18 terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del valore agricolo medio per la zona di riferimento; 2) N19 terreni in golena: da 90,00 euro a 120,00 euro ad ettaro; 3) N20 sfalcio di argini: da 15,00 euro a 20,00 euro ad ettaro; 4) N21 coltivazione di pioppi o altre specie arboree: da 180,00 euro a 480,00 euro ad ettaro; b) orti ad uso domestico: 125,00 euro per superficie fino a 200 metri quadrati; c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore stimato dell'area; d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento; |
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Art. 21 - (Vigilanza e sanzioni amministrative)1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro. 2. Le sanzioni previste al comma 1 |
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Art. 22 - (Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del demanio idrico)1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e ne redige l'inventario, procedendo eventualmente alla revisione e aggiornamento dei dati catastali. 2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all’amministrazione reg |
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Sezione II- Disposizioni in materia di uso del territorio |
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Art. 23 - (Attività estrattive)1. Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. 2. Il PIAE può assumere, previa intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano com |
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Art. 24 - (Accordi con i privati per le aree destinate alle attività estrattive)1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di re |
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Art. 25 - (Abitati da consolidare)1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta |
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Capo III - Modificazioni di leggi regionali |
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Art. 28 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Al comma 2 dell'articolo 2 della |
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Art. 29 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Il comma 3 dell'articolo 3 della |
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Art. 31 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995)1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995, è sostituita dalla seguent |
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Art. 32 - (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "programma annuale di attività;" sono so |
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Art. 33 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente: |
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Art. 34 - (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole: "dalla costi |
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Art. 35 - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995)1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente: |
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Art. 36 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Il comma 2 dell'articolo 14 della |
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Art. 37 - (Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Il comma 5 dell'articolo 15 della |
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Art. 39 - (Modifica all'articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Il comma 6 dell'articolo 17 della |
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Art. 40 - (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995)1. L'articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal segu |
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Art. 42 - (Integrazione alla legge regionale n. 44 del 1995)1. Dopo l'articolo 26 della legge r |
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Art. 43 - (Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995)1. Gli articoli 20, |
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Art. 44 - (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunta la seguente: "c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti |
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Art. 45 - (Modifica all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 |
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Art. 46 - (Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. N |
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Art. 47 - (Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1999)1. Dopo l'articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 è aggiunto il seguente: "Art. 25 ter - (Metodo tariffario) 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il me |
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Capo IV - Disposizioni varie |
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Art. 48 - (Disposizioni relative all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)1. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici continuano a trovare applicazione |
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Art. 49 - (Ridenominazione e riperimetrazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra di cui alla legge regionale n. 46 del 1995)1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 |
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Art. 50 - (Riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e concessioni preferenziali)1. I riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n |
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Art. 51 - (Indirizzi per la formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi)1. Nella formulazione della proposta per il quadro triennale degli interventi del programma regionale per la tutela dell'ambiente di |
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Art. 52 - (Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, punto 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agric |
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