L. R. Emilia Romagna 23/12/2011, n. 24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 23/12/2011, n. 24

Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/05/2021, n. 4
- L.R. 27/12/2018, n. 24
- L.R. 30/07/2015, n. 13
- L.R. 21/12/2012, n. 19
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TITOLO I - Disposizioni relative all’organizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell’articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famigl

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Art. 2 - Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

1. Per l’esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base de

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Art. 3 - Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell’allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:

a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;

b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;

c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;

d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;

e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

2. All’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all’articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:

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Art. 4 - Organi dell’Ente di gestione

1. Sono Organi di governo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:

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Art. 5 - La Comunità del Parco

1. Per ogni Parco è costituito un organo denominato Comunità del Parco, composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l’area contigua, o da loro Amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro Amministratori locali delegati, dei Comuni che partecipano attraverso il conferimento di risorse. Qualora in un Parco sia ricompreso il territorio di un unico Comune e non partecipino al Parco altri Comuni le funzioni della Comunità del Parco sono svolte dalla Giunta comunale.

2. Nel caso in cui il territorio di

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Art. 6 - Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell’articolo 40, è costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della Macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro Amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, Riserve e Siti della Rete natura 2000. Qualora per il numero dei Parchi e delle Province ricomprese nella Macroarea tale individuazione non consenta di formare un Comitato esecutivo di 5 componenti è possibile che le Comunità del Parco esprimano più di un rappresentante. Il Presidente è scelto dai citati soggetti al proprio interno.

2. N5

3. Al fine di fa

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Art. 7 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo e vigila sull’esatt

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Art. 8 - Il Revisore dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel

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Art. 9 - La Consulta del Parco

1. L’Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle proprie scelte; a tale scopo istituisce per ogni Parco un organismo denominato Consulta, composto secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali e delle associazioni ambient

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Art. 10 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. Per la promozione e lo sviluppo del territorio della Macroarea e per l’integrazione delle attività imprenditoriali con le politiche di tutela dell’ambiente e della biodiversità l’

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Art. 11 - Durata e compensi degli organi

1. Gli organi e gli organismi degli Enti di gestione di cui all’articolo 4 rimangono in carica cinque anni.

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Art. 12 - Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all’articolo 40, comma 6.

2. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell’attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente delibe

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Art. 13 - Liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali

1. La gestione della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali è svolta dal funzionario incaricato di cui all’articolo 12 che, sentiti i Comuni e le Province il cui territorio è interessato dal Parco, provvede:

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Art. 14 - Direttore

1. Ogni Ente di gestione ha un Direttore, incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo ovvero assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

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Art. 15 - Personale dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità

1. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dei disciolti Consorzi di gestione dei Parchi è trasferito, dalla data del 1° gennaio 2012, alle dipendenze dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità nel cui territorio ricadono i Parchi stessi. Il personale è inquadrato nell’organico dell’Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e, previo confronto con le organizzazioni sindacali territorialmente e contrattualmente competenti, secondo i profili professionali posseduti.

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Art. 16 - Volontariato a favore del sistema delle aree protette

1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ec

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Art. 17 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all’attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

a) emana indir

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Art. 18 - Osservatorio regionale per la biodiversità

1. Presso la Regione è istituito l’Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell’Emilia-Romagna.

2. L’Osservatorio esprime parere:

a) sulla strategia regionale in materia di biodiversità;

b) sul Programma per il Sistema regionale

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Art. 19 - Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea

1. L’Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l’approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:

a) la relazione sullo stato di conservazione del

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Art. 20 - Modificazione del perimetro delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità

1. Eventuali modificazioni del perimetro della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità sono approvate dalla Giunta regionale, sent

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TITOLO II - Istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano
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Art. 21 - Istituzione

1. È istituito il Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, che deriva dall’unione del Parco regionale fluviale dello Stirone, istituito con

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Art. 22 - Finalità

1. Costituiscono finalità del Parco:

a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e s

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Art. 23 - Gestione e obiettivi

1. La gestione del Parco regionale è affidata all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale.

2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;

b) la gestione attiva e la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche e del geosito del Piacenziano, m

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Art. 24 - Zonizzazione

1. Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti zone:

a) Zona A, di Protezione Integrale: alvei fluviali in buone condizioni di naturalit

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Art. 25 - Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nella Zona A di protezione integrale l’ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito esclusivamente l’accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell’Ente di gestione.

3. Nella Zona B di protezione generale sono consentite le seguenti attività:

a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

b) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;

c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habi

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Art. 26 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, l’ente di gestione del Parco attua misure volte a favorire:

a) la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali, con particolare attenzione a quelle tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività agro-zootecniche presenti nel Parco, anche attraverso la messa a punto di disciplinari di produzione, l’istituzione di un “marchio di riconoscibilità” dei prodotti e la loro commercializzazione con eventuale creazione di punti vendita all’interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;

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TITOLO III - Modificazioni a leggi regionali
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Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “alle Province” sono sostituite dalle seguenti “all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

3. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituita dalla seguente:

“b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per le funzioni ad essi attribuite relativamente alle Aree protette ed ai Siti della Rete natura 2000, nell’attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;”.

4. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole: “delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve” sono sostituite dalle seguenti “degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità”.

5. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005 le parole “Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui all’articolo 8” sono sostituite dalle seguenti “Osservatorio regionale per la biodiversità”.

6. L’articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Funzioni degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità) — 1. Gli Enti di gestione partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all’articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:

a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree pr

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Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete “Natura 2000” di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio, propongono le misure di conservazione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio, e all’occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l’approvazione delle Province, secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall’Ente che ha la maggior porzione di territorio inter

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Art. 29 - Art. 35 Omissis

 

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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 36 - Disposizioni transitorie

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge gli Enti locali che partecipano agli Enti di gestione sono tenuti a trasferire ai medesimi il contributo per le spese per l’anno 2012 nell

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Art. 37 - Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una rela

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Art. 38 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

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Art. 39 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge l’Amministrazione regionale fa fronte con l’istituzi

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Art. 40 - Disposizioni finali

1. Il Consorzio di gestione della Riserva naturale della cassa di espansione del fiume Secchia è ricompreso, dalla data del 1° gennaio 2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale e ad esso si applicano le disposizioni della presente legge relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali in quanto compatibili. Dalla medesima data le sue funzioni sono esercitate dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale ed è posto in liquidazione. Entro il 30 novembre 2012 l’Ente di gestione della Macroarea Emilia centrale, previo accordo con la Comunità del Parco e secondo le indicazioni contenute nel programma regionale di cui all’

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Art. 41 - Entrata in vigore e norme transitorie per l’efficacia

1. Salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. Entrano in vigore alla data del 1° gennaio 2012 le seguenti d

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Allegato cartografico 1-2-3 - Omissis

 

 

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica