Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.R. 23/12/2011, n. 24 e, successivamente, dall'art. 28, comma 1, della L.R. 20/05/2021, n. 4, così recitava:

“Art. 7 - (Valutazione di incidenza in aree protette)

1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell'ente gestore dell'area protetta.

2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 è effettuata dall'ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.”

Dalla redazione