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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.R. 18/04/1994, n. 420
D.P.R. 18/04/1994, n. 420
D.P.R. 18/04/1994, n. 420
- D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105
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Art. 1. - Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e autorizzazione pe |
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Art. 2. - Opere soggette a concessione1. Ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge 9.1.1991, n. 9,R sono soggette a concessione da parte del Ministero la costruzione e la gestione di: |
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Art. 3. - Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigo |
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Art. 4. - Procedura per il rilascio di concessione1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. 2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2. Il parere del Ministero delle finanze è vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo dodicesimo comma. |
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Art. 5. - Opere soggette ad autorizzazione1. Ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 9.1.1991, n. 9, R sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di ol |
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Art. 6. - Procedure per il rilascio di autorizzazione1. Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta giorni il parere del Ministero delle finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui ai commi da 3 a 8 del precedente art. 4. Dell'avvio e proc |
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Art. 7. - Soppressione della commissione petrolifera1. É soppressa la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera |
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Art. 8. - Termini dei procedimenti1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento |
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Art. 9. - Autorizzazione per inizio lavori1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all'art. 2 o del provvedimento di autorizza |
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Art. 10. - Esercizio provvisorio1. Fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, il Ministero può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche rea |
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Art. 11. - Collaudo1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche d |
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Art. 12. - Competenza dei prefetti1. Restano salve le competenze dei prefetti di cui alla legge 21.3.1958, n. 327 e 2.2 |
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Art. 13. - Norme transitorie1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute prima della data di entrata in vigore d |
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Art. 14. - Abrogazione e modificazione di norme1. Ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della legge 24.12.1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli artt. 13, 14, 16 primo comma, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi primo e secondo, e 46 del regio |
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Art. 15. - Entrata in vigore del regolamento1. Il presente regolamento entra in vigore il 27 dicembre 1994. |
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