N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 20/05/2021, n. 4, così recitava:

"Art. 5 - (Valutazione di incidenza dei piani)

1. La valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale è effettuata dall’Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall’Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell’altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un’Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore.

2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.

3. Per i piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato."

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