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Sent. C. Cass. civ. 04/02/1999, n. 982

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da pareti finestrate - Ex D.M. 1968 n. 1444 - Riferibilità alle sole vedute - Finestre lucifere - Esclusione.

1. In considerazione del fatto che nella disciplina legale dei rapporti di vicinato l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione «pareti finestrate» contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - che prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere.

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