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Sent. C. Cass. civ. 03/02/1999, n. 879

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da pareti finestrate - D.M. 1968 n. 1444 - Inapplicabilità ai centri storici.

La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate dei fabbricati che i Comuni devono osservare, ai sensi dell'art. 9 punto 1, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nella formazione degli strumenti urbanistici, non riguarda il centro storico (zona A), nel quale pertanto i distacchi possono essere diversi e minori. 

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