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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 19/02/2007, n. 3752
Sent. C. Cass. 19/02/2007, n. 3752
Sent. C. Cass. 19/02/2007, n. 3752
1. Appalti di lavori privati - Difetti gravi dell’opera - Nozione. 2. Appalti di lavori privati - Ultimazione dei lavori - Accettazione dell’opera - Non si identifica con la presa in consegna. 3. Appalti di lavori privati - Responsabilità dell’appaltatore - Non esclusa da accettazione direttive dei tecnici P.A.1. Il grave difetto di costruzione che legittima l’applicabilità dell’art. 1669 C.c., può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all&rsquo |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione 2.8.1989 Gennuso Biagio, conduttore di un alloggio in Arcate di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari, deducendo che tale appartamento era stato costruito con materiali scadenti e in maniera difettosa, tanto che, dopo qualche anno dall'ultimazione, si erano manifestate crepe nei muri di compagno e nelle tramezzature interne, gli infissi erano dissestati, l'impianto idrico si era guastato e il suo alloggio era stato completamento allagato con gravi danni al mobilio e alle pareti, conve |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon i primi due motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata sul punto in cui ha condannato il ricorrente a rivalere l'IACP delle somme dovute al Gennuso per i danni alla mobilia e spese processuali, nonché a pagare allo stesso Istituto le spese per interventi alla tubazione idrica e all'interno dell'appartamento e nel punto in cui ha condannato il ricorrente a pagare allo stesso Istituto la spesa sostenuta per interventi eseguiti nella palazzina per la eliminazione delle lesioni murarie manifestatesi. Sul primo punto si sostiene al riguardo: a) non è stata fornita la prova che la rottura dei tubi nell'appartamento del Gennuso sia addebitabile al Tumino; b)non si è tenuto conto che tale fatto è avvenuto a distanza di venti anni dalla consegna e solo nell'appartamento del Gennuso; C) erroneamente è stato ritenuto applicabile alla fattispecie il termine decennale di prescrizione ex art. 1669 c.c., mentre trovava applicazione il termine biennale di prescrizione ex art. 1667 c.c.. |
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P.Q.M.rigetta il ricorso; nulla per le spese. |
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