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Sent.C. Cass. 22/02/2010, n. 4249

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1. Appalti ll.ppr. - Difetti gravi dell’opera - Denuncia - Termine di 1 anno ex art. 1669, c.1, C.c. - Decorrenza - Apprezzabile grado di conoscenza del nesso causale tra difetti e imperfetta esecuzione lavori
1. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 C.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto. è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

1. Conf. Cass. 26 settembre 2003 n. 14317 R; 1 agosto 2003 n. 11740 R; 15 ottobre 2002 n. 14626 R 29 marzo 2002 n. 4622 [R=WCS29M024622]; 12 maggio 2000 n. 6092 [R=WCS12MA006092]; 17 dicembre 1999 n. 14218[R=WCS17D9914218] 17 luglio 1999 n. 7612 R 1a. (VIZ 69) - Sui difetti gravi dell’opera ex art. 1669 Cod. civ. negli appalti, ved. Cass. 29 settembre 2009 n. 20853 R (Denuncia del committente di difetti gravi dell’opera - Le conseguenti riparazioni eseguite dall’appaltatore configurano riconoscimento dei difetti); 15 settembre 2009 n. 19868 [R=WCS15S0919868] e 19 febbraio 2007 n. 3752 R e 4 novembre 2005 n. 21351R (Difetti gravi dell’opera - Nozione); 15 settembre 2009 n. 19868 [R=W15S0919868] (Difetti gravi dell’opera derivati da cause sopravvenute al completamento dei lavori ma non imprevedibili - Può esserne responsabile l’appaltatore); 13 marzo 2009 n. 6202 R (Rovina o pericolo di rovina per gravi difetti conseguenti a difetti del progetto - Responsabilità dell’appaltatore); 2 dicembre 2008 n. 28605 R (Difetti gravi - Responsabilità dell’appaltatore non nudus minister); 6 novembre 2008 n. 26609 [R=WCS6N0826609] (Responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore per difetti gravi dell’opera - Una clausola contrattuale di esonero responsabilità non opera fra le parti); 4 giugno 2008 n. 14812 R [Le violazioni della L. 2 febbraio 1974 n. 64 (ved. ora D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) integrano i gravi difetti ex art. 1669 C.c.]; 1 febbraio 2008 n. 2460 R e 23 gennaio 2008 n. 1463 R (Il termine di 1 anno, a pena di decadenza dell’azione di responsabilità contro l’appaltatore, per la denunzia del pericolo di rovina o di gravi difetti di un immobile decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza della gravità di tali difetti); 20 novembre 2007 n. 24143 R (L’art. 1669 C.c. è norma di natura extracontrattuale che si applica alle opere per la costruzione di edifici o altri immobili - compresa la soprelevazione di un edificio preesistente - ma non a modifiche o riparazioni di edifici preesistenti); 31 maggio 2007 n. 12790 R (L’azione ex art. 1669 C.c. contro l’appaltatore può essere esercitata anche dagli aventi causa del committente entro 10 anni dall’ultimazione dell’opera); 15 novembre 2006 n. 24301R (Sui difetti gravi dell’opera riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio - Azione di risarcimento danni contro il venditore-costruttore ex art. 1669 e 2058 C.c. - Esecuzione lavori necessari per eliminare i difetti - Necessità del consenso degli altri condomini); 12 aprile 2006 n. 8520 R (Responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 Cod. civ. - Norma speciale rispetto a quella generale ex art. 2043 Cod. civ. - Conseguenza); 31 marzo 2006 n. 7634 R (Responsabilità extracontrattuale del costruttore ed anche del costruttore-venditore); 16 febbraio 2006 n. 3406 R (Responsabilità extracontrattuale di appaltatore, progettista, direttore dei lavori e dello stesso committente); 28 gennaio 2005 n. 1748 R (1. Chiamata in causa del costruttore in garanzia per l’azione di responsabilità contro il proprietario - Natura della garanzia; 2. Natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. e rapporti con l’azione di responsabilità ex art. 2043 Cod. civ.); 13 gennaio 2005 n. 567 R (1. Ammissibilità dell’azione di responsabilità contro il venditore-costruttore; 2. Decorrenza del termine di un anno per la denuncia dei difetti, dopo un apprezzabile grado di conoscenza della responsabilità dell’appaltatore e della gravità dei difetti); 20 aprile 2004 n. 7537 R (I difetti dell’opera possono essere considerati gravi dal giudice). Ved. anche Gravi difetti di un appartamento ex art. 1669 Cod. civ.

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