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Sent.C. Cass. 12/06/2007, n. 13764

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1. Appalti ll.pp. - Responsabilità dell’appaltatore - Realizzazione di un rilevato ferroviario - Rispetto del progetto e senza la creazione di situazioni di pericolo per la manodopera e per terzi - Possibilità di deformazioni dell’opera nel tempo per la natura argillosa del terreno - Responsabilità dell’appaltatore - Esclusione
1. L’appaltatore incaricato della realizzazione di un rilevato ferroviario, il quale, attenendosi alle previsioni del progetto fornitogli dal committente, realizzi l’opera senza creare situazioni di pericolo per l’incolumità delle maestranze e per quella pubblica, è esente da responsabilità anche quando non possa escludersi nel lungo termine la possibilità di deformazioni dell’opera stessa a causa del lento movimento franoso connesso alla natura argillosa del terreno. In questo caso, infatti, resta nell’area esclusiva di governo del committente la scelta degli interventi funzionali al conseguimento delle finalità dell’opera ed all’impiego delle risorse finanziarie, in relazione alla previsione di interventi successivi nel tempo, diretti alla conservazione al potenziamento ed alla eventuale sostituzione dell’opera stessa.

1. Ved. Cass. 12 aprile 2005 n. 7515 R; 5 maggio 2003 n. 6754 R 1a. Sugli obblighi e responsabilità dell’appaltatore ved. Cass. 11 maggio 2007 n. 10860 R (1. Responsabilità dell’appaltatore esclusa solo se egli è nudus minister. - 2. Considerata l’autonomia dell’appaltatore, anche egli può essere responsabile per errori del progetto e della direzione lavori. - 3. Responsabilità dell’appaltatore - Eccezione. - 4. La responsabilità dell’appaltatore non è esclusa dalla presenza di un direttore dei lavori); 19 febbraio 2007 n. 3752 R (La responsabilità di un appaltatore non è esclusa dalla accettazione delle direttive dei tecnici); 31 maggio 2006 n. 12995 R (1. Responsabilità dell’appaltatore per l’esecuzione delle opere su strutture preesistenti - Suo obbligo di verifica della loro idoneità - Imprevedibili difficoltà di esecuzione ex art. 1664, c. 2 Cod. civ. - Eventuale compenso per l’appaltatore. - 2. Obbligo e responsabilità dell’appaltatore ex art. 1176, c. 2, Cod. civ., per la realizzazione dell’opera a regola d’arte - Progetto di altri - Permane responsabilità dell’appaltatore - Condizioni. - 3. Obbligo e responsabilità dell’appaltatore per l’indagine sul suolo edificatorio di opera edile)

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