Sent.C. Cass. 15/07/2008, n. 19491 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/07/2008, n. 19491

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1. Appalti ll.pp. - Responsabilità dell’appaltatore - Non esclusa da sua accettazione delle direttive dei tecnici P.A. 2. Appalti ll.pp. - Responsabilità dell’appaltatore - Tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte
1. La responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perchè, nel contratto di appalto, non solo l’esecuzione dell’opera deve avvenire con l’osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l’impostazione dell’opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito come «nudus minister» del committente. 2. L’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, c. 2, Cod. civ. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

1. Conf. Cass. 19 febbraio 2007 n. 3752 R 2. Conf. Cass. 31 maggio 2006 n. 12995 R 2n. Codice civile - Art. 1176 (Diligenza nell’adempimento) - (c.2) Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. 1a e 2a. Ved. Cass. 12 giugno 2007 n. 13764 R
[Cod. civ. art. 1176, c. 2 (2n)]

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