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Sent.C. Cass. 01/03/2001, n. 3002

48224 48224
1. Appalti - Difetti dell'opera - Ex art. 1667 o 1669 Cod.civ. - Differenza.
1. In tema di responsabilità dell'appaltatore, le disposizioni dell'art. 1669 Cod.civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 Cod.civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica.

1a. Conf. Cass. 18 agosto 1993 n. 8750R e 5 febbraio 1985 n. 802R.
(Cod.civ. artt. 1667, 1668, 1669)

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