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Sent.C. Conti 10/04/2001, n. 581

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1. Appalti ll.pp. - Cottimo fiduciario - Ultimazione dei lavori - Ritardo - Riduzione o disapplicazione penale - Discrezionalità P.A. - Condizioni.
1. In caso di ritardata ultimazione di lavori affidati con cottimo fiduciario, l'Amministrazione appaltante può, a discrezione, ridurre o disapplicare del tutto la penale a richiesta dell'appaltatore formulata con l'inserimento di apposita riserva in calce al conto finale o nel certificato di collaudo (Nella specie è stata esclusa la colpa grave del funzionario che non aveva applicato la penale per il ritardo, dovuto ad un imprevisto, nella ultimazione dei lavori di dragaggio di un fondale marino).

Il cottimo fiduciario - sistema che può essere assimilato alla trattativa privata - è uno dei due modi (insieme con quello «in amministrazione diretta») di esecuzione dei lavori affidati in economia, che erano prima regolati dalle abrogate disposizioni del Regolamento ll.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 66 a 74 (oltre agli artt. 75 a 84 sulla relativa contabilità) e, dal 2000, dalla nuova normativa di cui al Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 142 a 148R (oltre agli artt. 176 a 182 sulla relativa contabilità). In particolare le regole sul contenuto che devono avere gli atti di cottimo sono praticamente identiche sia nel vecchio (art. 74, 2° c.) che nel nuovo (art. 144, 3° c.) Regolamento. L'appaltatore deve ultimare i lavori pubblici affidatigli, nel termine stabilito negli atti contrattuali (Cap.gen. ll.pp. D.M. 19 aprile 2000, art. 21, comma 1), che decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi (Reg.ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 19, comma 6); e l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere subito comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori (Cap.gen. 2000, art. 21, comma 2). La penale per ritardata ultimazione dovuta a colpa dell'appaltatore è stabilita dal Responsabile del procedimento - e quindi inserita nel capitolato speciale d'appalto - nella misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale (Reg. 1999, art. 117, comma 3). Sull'ultimazione dei lavori ved. anche Cass. 29 aprile 1998 n. 4350R (Effetti della ritardata ultimazione non imputabile all'appaltatore); 6 marzo 1995 n. 2571R (La data di ultimazione dei lavori, agli effetti dell'art. 1669 Cod.civ., è quella risultante dal certificato di ultimazione, restando ininfluenti i lavori successivi per l'eliminazione dei difetti); S.U. 4 marzo 1988 n. 2247R (La giurisdizione dell'A.G.O. è esclusa su questioni relative al diniego di proroga del termine di ultimazione); 20 aprile 1985 n. 2616R (Il certificato di ultimazione a firma dell'appaltatore e del direttore dei lavori ha natura di scrittura privata).
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 29, comma 4)[R=DPR106362,A=29]

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