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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/07/1999, n. 270
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- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 01/10/2015, n. 154 (L. 29/11/2015, n. 189)
- D.L. 12/09/2014, n . 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 10/12/2013, n. 136 (L. 06/02/2014, n. 6)
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 134)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- D.L. 28/08/2008, n. 134 (L. 27/10/2008, n. 166)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 03/05/2004, n. 119 (L. 05/07/2004, n. 166)
- L. 12/12/2002, n. 273
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria).1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, co |
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Art. 2 - (Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecen |
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TITOLO II - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA |
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CAPO I - PROCEDIMENTO |
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Art. 3. - (Accertamento dello stato di insolvenza).1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del |
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Art. 4. - (Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale).1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale è soggetta alle disposizioni degli a |
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Art. 5. - (Obblighi dell’imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negl |
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Art. 6. - (Ricorso dei creditori).1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella cir |
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Art. 7. - (Procedimento).1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il qua |
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Art. 8. - (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma |
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Art. 9. - (Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, |
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Art. 10. - (Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa a norma dell'arti |
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Art. 11. - (Accoglimento dell’opposizione per mancanza dei requisiti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria).1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiaraz |
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Art. 12. - (Rigetto del ricorso).1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motiv |
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CAPO II - ORGANI |
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Art. 13. - (Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne d |
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Art. 14. - (Giudice delegato).1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. |
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Art. 15. - (Commissario giudiziale).1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. |
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Art. 16. - (Sostituzione del commissario giudiziale.1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'in |
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Art. 17. - (Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).1. Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque vi abbia interesse può proporre rec |
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CAPO III - EFFETTI E PROWEDIMENTI IMMEDIATI |
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Art. 18. - (Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, |
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Art. 19. - (Andamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale).1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto. |
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Art. 20. - (Crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa).1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore |
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Art. 21. - (Provvedimenti conservativi).1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i pro |
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CAPO IV -SOCETA CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI |
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Art. 23. - (Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili).1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamen |
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Art. 24. - (Accertamento successivo dell’esistenza di un socio illimitatamente responsabile).1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di una impresa individuale, il tribunale e |
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Art. 25. - (Estensione dell’amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di convers |
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Art. 26. - (Società cooperative).1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società cooperative. |
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TITOLO III - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA |
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CAPO I - APERTURA DELLA PROCEDURA |
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Art. 27 - (Condizioni per l’ammissione alla procedura).1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: |
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Art. 28. - (Relazione del commissario giudiziale).1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. |
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Art. 29. - (Parere del Ministero dell’industria e osservazioni).1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giu |
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Art. 30. - (Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazion |
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Art. 31. - (Dichiarazione di fallimento).1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito |
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Art. 32. - (Provvedimenti per la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa).1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o con |
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Art. 33. - (Reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento).1. Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. |
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Art. 34. - (Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale).1. Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre è in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo ch |
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Art. 35. - (Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell’opposizione).1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare. |
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Art. 36. - (Disposizioni applicabili all'amministrazione straordinaria).1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, |
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CAPO II - ORGANI |
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Art. 37. - (Vigilanza sulla procedura).1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria |
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Art. 38 - (Nomina del commissario straordinario).1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. |
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Art. 39. - (Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i r |
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Art. 40. - (Poteri del commissario straordinario).1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla |
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Art. 41. - (Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario).1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli |
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Art. 42. - (Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza: |
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Art. 43. - (Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori).1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, |
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Art. 44. - (Rendiconto del commissario straordinario).1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve |
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Art. 45. - (Nomina del comitato di sorveglianza).1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelt |
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Art. 46. - (Funzioni del comitato di sorveglianza).1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero |
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Art. 47. - (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza).1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonché dei seguenti ulteriori criteri: a) det |
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CAPO III - EFFETTI |
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Art. 48. - (Divieto di azioni esecutive individuali).1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o |
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Art. 49. - (Azioni revocatorie).1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste d |
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Art. 50 - (Contratti in corso).1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. |
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Art. 51. - (Diritti dell’altro contraente).1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di |
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Art. 52. - (Crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa).1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore |
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CAPO IV - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO |
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Art. 53. - (Accertamento del passivo).1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d |
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CAPO V - DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA |
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Art. 54. - (Predisposizione del programma).1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo |
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Art. 55. - (Criteri di definizione del programma).N10 1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industri |
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Art. 56 - (Contenuto del programma).1. Il programma deve indicare: a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) |
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Art. 57. - (Autorizzazione all’esecuzione del programma).1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. |
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Art. 58. - (Autorizzazione all’esecuzione del programma in casi particolari).1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunita |
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Art. 59. - (Comunicazione al tribunale del programma autorizzato).N15 1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsio |
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Art. 60. - (Modifica o sostituzione del programma autorizzato).1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2. |
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Art. 61. - (Esecuzione del programma).N15 1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42. |
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Art. 62. - (Alienazione dei beni).1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal |
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Art. 63. - (Vendita di aziende in esercizio).N19 1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. |
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Art. 64. - (Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni).1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e |
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Art. 65. - (Impugnazione degli atti di liquidazione).1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribun |
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Art. 66. - (Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali).1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in cors |
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CAPO VI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO |
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Art. 67. - (Ripartizione dell'attivo).1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che di |
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CAPO VI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO |
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Art. 68. - (Acconti ai creditori).1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato d |
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CAPO VII - CESSAZIONE DELLA PROCEDURA |
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SEZIONE I - CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO |
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Art. 69. - (Conversione in corso di procedura).1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la st |
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Art. 70. - (Conversione al termine della procedura).1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedur |
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Art. 71. - (Decreto di conversione).1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente. |
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Art. 72. - (Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura).1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in falli |
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SEZIONE II - CHIUSURA DELLA PROCEDURA |
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Art. 73. - (Cessazione dell'esercizio dell'impresa).1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. |
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Art. 74. - (Chiusura della procedura).1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude: a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sonò state proposte domande di ammissione al passivo; |
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Art. 74-bis - (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura)1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione straordinaria, anche se inst |
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Art. 75. - (Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. "Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche." |
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Art. 76. - (Decreto di chiusura).1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribuna |
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Art. 76-bis. - (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili). |
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Art. 77. - (Riapertura della procedura).1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendo |
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SEZIONE III - CONCORDATO |
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Art. 78. - (Concordato).1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorvegli |
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Art. 79. - (Concordato particolare del socio).1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci |
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TITOLO IV - GRUPPO DI IMPRESE |
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CAPO I - ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE IMPRESE DEL GRUPPO |
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Art. 80. - (Definizioni).1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di un |
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Art. 81. - (Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette al |
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Art. 82. - (Accertamento dei presupposti per l’ammissione alla procedura).1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straor |
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Art. 83. - (Informazioni sui rapporti di gruppo).1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo 80, comma 1, lettera b), il tribunale, |
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Art. 84. - (Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone |
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Art. 85. - (Organi della procedura e imputazione delle spese).1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nom |
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Art. 86. - (Programma delle imprese del gruppo).1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commiss |
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Art. 87. - (Conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento).1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, co |
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CAPO II - RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE |
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Art. 88. - (Definizioni).1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: |
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Art. 89. - (Denuncia al tribunale).1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente po |
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Art. 90. - (Responsabilità nei casi di direzione unitaria).1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusat |
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Art. 91. - (Azioni revocatorie).1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA |
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Art. 92. - (Composizione collegiale del tribunale).1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto |
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Art. 93. - (Sospensione dei termini processuali).1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 196 |
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Art. 94. - (Affissione con mezzi informatici).1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallim |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI |
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Art. 95. - (Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare).1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 è equiparata alla dichiarazione d |
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Art. 96. - (Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario).1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, |
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Art. 97. - (Costituzione di parte civile).1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimenta |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 99. - (Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare è abrogato. |
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Art. 100. - (Modifica dell’articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, |
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Art. 101. - (Adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Mi |
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Art. 102. - (Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di |
|
Art. 103. - (Impiego della Guardia di finanza ai fini dell’espletamento dei compiti di vigilanza).1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, prev |
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Art. 104. - (Termine per l’emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi).1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in |
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Art. 105. - (Termine per l’emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici).1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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Art. 106. - (Procedure di amministrazione straordinaria in corso).1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, |
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Art. 108. - (Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni).1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori |
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Art. 110. - (Norma di coordinamento).1. I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
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