Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonché dei tempi di realizzazione delle opere.
Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).
A tal fine è autorizzata: