Il D.L. del 10/12/2013 n. 136 (L. del 06/02/2014 n. 6) come modificato dal D.L. del 23/12/2013 n. 145 (L. del 21/02/2014 n. 9), ha disposto che: “L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita.”

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