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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 18/01/2024, n. 4
D.L. 18/01/2024, n. 4
D.L. 18/01/2024, n. 4
In vigore dal 19/01/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 15/03/2024, n. 28 (legge di conversione), in vigore dal 19/03/2024.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della |
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Art. 1. - Disposizioni sull’amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell’ |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 2-bis - Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 |
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Art. 2-ter - Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importa |
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Art. 2-quater - Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva1. I crediti vantati dalle imprese dell'indotto di cui al comma 3, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace S.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legg |
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Art. 2-quinquies - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane. 2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione dell'esercizio d'impresa, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla |
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Art. 4. - Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria1. Nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l’articolo 74 è inserito il seguente: «Art. 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). — 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione straordinaria, anche se insta |
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Art. 4-bis - Misure in materia di amministrazione straordinaria1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: |
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Art. 4-ter - Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale1. In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche prima dell'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati meccanismi che assicurino l'eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione. 2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere: |
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Art. 4-quater - Modifica all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 841. Al fine di razion |
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Art. 5. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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