D. Leg.vo 16/10/2020, n. 142 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 16/10/2020, n. 142

Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/09/2024, n. 131 (L. 14/11/2024, n. 166)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 49 e 56;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione

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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regolament

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni:

a) «titolo professionale

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Art. 3. - Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio

1. I soggetti regolatori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dell’analisi dell’impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell’istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalità ai sensi del presente decreto, utilizzando il questionario riportato nella tabella di cui all’Allegato I. Nella tabella deve essere fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e

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Art. 4. - Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità

1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre discriminazioni, né in via diretta, né in via indiretta, sulla base della nazionalità o della residenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell’equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell’ambiente, inclusi l’ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale.

3. L’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo.

5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i seguenti elementi:

a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;

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Art. 5. - Informazione e partecipazione dei portatori di interessi

1. I soggetti regolatori assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi

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Art. 6. - Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituisco

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Art. 7. - Scambio di informazioni

1. Ai fini dell’efficiente applicazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, quale

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Art. 8. - Trasparenza

1. I motivi in base ai quali le disposizioni, valutate conformemente al presente decreto, sono considerate giustificate e proporzionate, sono comunicati alla Comm

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Art. 9. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti pr

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ALLEGATO I (Articolo 3) - VALUTAZIONE DI PROPORZIONALITÀ

 

Griglia informativa sulle disposizioni relative all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio

 

Obiettivi di interesse generale perseguiti dalla nuova disposizione o dalla modifica della disposizione che limita l’accesso a una professione o una modalità del suo esercizio N1

 

Natura dei rischi, legati agli obiettivi di interesse generale perseguiti, che il provvedimento intende prevenire (in particolare, rischi per i beneficiari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi)

 

Giustificazione dell’insufficienza di norme di natura specifica già in vigore (quali quelle previste dalla legislazione sulla sicurezza dei prodotti o la legislazione sulla tut

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