D. Leg.vo 30/05/2018, n. 81 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 30/05/2018, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante deleg

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Art. 1. - Oggetto e finalità

1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:

a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volati

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio nazionale, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane;

c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;

d) obiettivi di qualità dell'aria: i valori l

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Art. 3. - Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere applicato fino al 2029;

b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o tecnicamente più efficiente, purché a partire dal 2025 questa converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui all'articolo 4.

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Art. 4. - Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.

2. Il programma nazionale è elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

3. Il primo programma nazionale è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.

4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 april

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Art. 5. - Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di tutte le autorità competenti previste dall'articolo 4, comma 5, lettera h).

2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, nel numero massimo di tre per Amministrazione, nonché i rappresentanti delle regioni e degli e

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Art. 6. - Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni

1. L'ISPRA elabora e aggiorna:

a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie dell'allegato IV;

b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle em

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Art. 7. - Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi

1. Il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi è condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali.

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Art. 8. - Comunicazioni

1. Il Ministero invia alla Commissione europea:

a) il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, entro il 1° aprile 2019;

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Art. 9. - Sanzioni

1. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle polit

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Art. 10. - Informazione del pubblico

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il Ministero ed il SNPA assicurano, anche con la pubblicazion

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Art. 11. - Norme finali

1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquina

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Art. 12. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amm

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Allegato I - Monitoraggio e comunicazione delle emissioni atmosferiche

(articolo 1, comma 1)


TABELLA A

INVENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A)


Elemento

Sostanze inquinanti

Serie temporale

Date della comunicazione

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR * (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)

SO2, NOx, COVNM, NH3(1), CO (2), metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) (3) POP (4): PAH (5) totali, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB (6), HCB (7)

Comunicazione annuale, dal 1990 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15 febbraio (9)

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR * (Nomenclatura per la comunicazione dei dati - NFR - stabilita dalla convenzione LRTAP)

PM2,5, PM10 (8) e, se disponibile, BC

Comunica

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Allegato II - Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

(articolo 3, comma 1)



TABELLA A

IMPEGNI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEL BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2), OSSIDI DI AZOTO (NOX) E COMPOSTI ORGANICI VOLATILI NON METANICI (COVNM), CON ANNO DI RIFERIMENTO FISSATO AL 2005. N1


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Allegato III - Contenuto dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

(articolo 4, comma 7)


PARTE 1 - Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1. Il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5:

a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi non proporzionati;

b) se ne ricorre il caso, un rendiconto in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5 e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;

2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre agli elementi previsti dall'articolo 4, comma 5:

a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione del programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni delle sostanze;

b) una descrizione degli eventuali cambiamenti significativi intervenuti nello scenario politico, nelle valutazioni, nelle politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.


PARTE 2 - Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo

A. Misure

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Allegato IV - Metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e inventari nazionali rettificati

(articolo 6, comma 1)


Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali delle emissioni rettificati e le relazioni di inventario sono elaborati avvalendosi dei metodi individuati nell'ambito della convenzione LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce inoltre un riferimento la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA). Tali orientamenti richiedono di fornire anche informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente allegato, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni. L'applicazione degli orientamenti EMEP non pregiudica, in tutti i casi, le modalità previste nel presente allegato e le prescrizioni dell'allegato I relative alla nomenclatura per la comunicazione dei dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.


PARTE 1 - Inventari nazionali delle emissioni annue

1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi e accurati.

2. Le emissioni dalle principali categorie individuate sono calcolate in conformità ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA ed in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato). Possono essere utilizzati altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano stime più precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.

3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni sono calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.

4. Le emissioni relative al trasporto su str

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