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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/07/2015, n. 115
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/09/2024, n. 131 (L. 14/11/2024, n. 166)
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 28/12/2015, n. 208
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 8 |
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Capo II - Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali |
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Art. 3 - Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/40201. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»; |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/41391. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o elegger |
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Art. 8 - Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/40031. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 |
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Art. 9 - Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/40941. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 2: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i con |
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Capo III - Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza |
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Art. 10 - Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/22351. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizion |
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Capo IV - Disposizioni in materia di trasporti |
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Art. 11 - Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»; b) all'allegato IV, paragrafo 2: 1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»; 2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente: «2-bis. Equivalenze |
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Capo V - Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato |
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Art. 12 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/20881. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente: |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 46: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»; 2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017 N2; b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". |
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Art. 15 - Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito il seguente: «Art. 45-bis (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale). - 1. Il Presidente del |
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Capo VI - Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale |
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Art. 16 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto leg |
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Art. 17 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515Omissis 2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: |
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Art. 18 - Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/41681. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali. 1-bis. N5 2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti o alla pensione anticipata, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano. |
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Capo VII - Omissis |
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Capo VIII - Disposizioni in materia ambientale |
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Artt. 21-22 - Omissis
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Art. 23 - Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/21231. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 217: 1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»; |
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Art. 24 - Omissis
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Capo IX - Disposizioni in materia di energia |
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Art. 25 - Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/40141. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportat |
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Art. 26 - Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/22861. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»; b) all'articolo 16: 1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone al |
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Capo X - Disposizioni in materia di protezione civile |
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Art. 27 - Capacità europea di risposta emergenziale |
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Capo XI - Altre disposizioni |
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Art. 28 - Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 2341. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, n |
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Art. 29 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 2341. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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Capo XII - Disposizione finale |
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Art. 30 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provved |
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17/12/2024
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