Appalti pubblici: contributo ANAC e accordi quadro | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/03/2025

Appalti pubblici: contributo ANAC e accordi quadro

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo ANAC in caso di accordo quadro.

CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO - Con il quesito del 30/01/2025, n. 3189 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito al contributo ANAC.
In particolare, si chiedeva se è corretto determinare il contributo ANAC e impegnare i fondi solo con riferimento all'importo dell'accordo quadro e non anche per i singoli contratti attuativi.

Contesto Normativo
L’obbligo di versamento del contributo ANAC trae fondamento dall’art. 1, comma 67, della L. 266/2005, ai sensi del quale l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Parere MIT
Il MIT ha chiarito quanto segue:
- il contributo ANAC è stabilito secondo tariffe in vigore dal 2023 (si veda Contributi all'ANAC per contratti pubblici: importi invariati dal 01/01/2024). La contribuzione varia in base alla tipologia di gara e viene calcolata sul valore complessivo dell'appalto;
- per gli accordi quadro, il contributo va calcolato sull'importo complessivo dell'accordo stesso, senza includere i singoli contratti attuativi;
- questo è in linea con le indicazioni ANAC, che non richiedono l'impegno di fondi aggiuntivi per ciascun contratto attuativo separato. Tale interpretazione è costante ed è in linea ai pareri resi dallo stesso supporto giuridico, in base ai quali, il contributo è dovuto una sola volta in relazione all'importo complessivo dell'accordo quadro;
- i contratti attuativi, se privi di una nuova competizione (es. rilancio), non comportano ulteriori obblighi di contributo.

Dalla redazione