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19/04/2024

Bonus eliminazione barriere architettoniche fino al 2025

Ambito applicativo; Caratteristiche della detrazione e massimali di spesa; Tipologia degli interventi e spese agevolabili; Adempimenti e documenti; Maggioranze condominiali (novità); Cessione del credito e sconto in fattura. Indicazioni aggiornate con il D.L. 212/2023 e con il D.L. 39/2024.

Il comma 42, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha introdotto una nuova detrazione fiscale, riferita alle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.
L'art. 1 della Legge di bilancio 2023, al comma 365, ha disposto la proroga al 2025 della misura, inizialmente prevista per il solo 2022. Con il medesimo comma sono altresì introdotte specifiche norme sulle maggioranze condominiali per deliberare gli interventi.
Si precisa che la detrazione è diversa da quella già prevista dalla lettera e), art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. Quest'ultima è anche quella "trainabile" nel Superbonus (vedi Barriere architettoniche e Superbonus: requisiti, massimali, asseverazione e cessione del credito), mentre non lo è quella qui in commento.

In particolare, il comma ha introdotto l'art. 119-ter del D.L. 34/2020, il quale dispone che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025, (scadenza prorogata dall'originaria, prevista al 31/12/2022, ad opera della Legge di bilancio 2023) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

In seguito, specificazioni e limitazioni alla misura agevolativa sono state introdotte dagli artt. 2 e 3 del D.L. 29/12/2023, n. 212.

AMBITO APPLICATIVO - Il comma 42, art. 1 della L. 234/2021, fa riferimento genericamente ai “contribuenti”, e alle “imposte sul reddito”, pertanto riteniamo che la detrazione sia da riferire a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari:
* le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
* gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
* le società semplici;
* le associazioni tra professionisti;
* i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Ovviamente, come per tutti i bonus fiscali simili, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Trattandosi di una “detrazione”, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. contribuenti che accedono al regime forfetario dei c.d. “minimi” e non hanno altri redditi). Questi ultimi, tuttavia, potrebbero fruire della detrazione tramite il ricorso allo sconto in fattura o alla cessione del credito.
Rimangono del tutto esclusi, invece, i soggetti che non possiedono in generale redditi imponibili (ad esempio i Comuni e gli altri enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell’IRES ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 917/1986), che pertanto non potranno neanche fruire del bonus in questione con le modalità alternative.
In merito alla fruizione del bonus in caso di trasferimento dell’immobile vedi anche:
* Bonus fiscali e trasferimento degli immobili per atto tra vivi o mortis causa

Altresì, il bonus è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

È evidente quindi come la nuova agevolazione sia più ampia di quella prevista in relazione agli stessi interventi dalla lettera e), art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, che oltre a essere prevista con aliquota del 50% (seppure con massimali di spesa più elevati) è riservata alle persone fisiche e agli immobili residenziali.
Si ricorda peraltro che gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche possono a determinate condizioni essere “trainati” nel regime del Superbonus 110%, fruendo così della più favorevole detrazione del 110% (vedi in proposito Barriere architettoniche e Superbonus: requisiti, massimali, asseverazione e cessione del credito).

CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE E MASSIMALI DI SPESA - La detrazione:
* è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
* spetta nella misura del 75% delle spese sostenute, con i seguenti massimali:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
A proposito di quanto sopra, si riterranno applicabili alcuni chiarimenti già forniti a proposito del Superbonus 110%, e pertanto si può ritenere che una unità immobiliare:
* sia “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre impianti su quattro tra gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica e per il riscaldamento, ad uso autonomo esclusivo;
* abbia “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio, all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione, oppure all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Inoltre, al fini del calcolo dei massimali di spesa per interventi eseguiti sulle parti comuni di immobili condominiali o plurifamiliari, l’ammontare va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari, purché non fisicamente staccate dall'edificio (vedi Circolare 22/12/2020, n. 30/E, punto 4.4.4; Circolare 25/06/2021, n. 7/E, pag. 412).

Ad esempio, per opere di rifacimento dell’ascensore in immobile condominiale con 8 unità abitative e 4 pertinenze, il massimale di spesa agevolabile dovrebbe essere pari a 440.000 Euro, derivanti dal calcolo 40.000 x 8 + 30.000 x 4.

La Circolare Agenzia entrate 26/06/2023, n. 17/E ha chiarito in proposito che sono agevolabili anche gli interventi eseguiti si singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (ad esempio, un appartamento in condominio).
Vedi anche Bonus barriere architettoniche 75% anche per appartamenti in condominio

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AGEVOLABILI - Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989. Deve in altri termini trattarsi di opere che presentino le caratteristiche tecniche previste dal citato D.M. 236/1989 (in assenza dei quali non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche - vedi Eliminazione delle barriere architettoniche).
Ai sensi del comma 4, secondo periodo, art. 119-ter del D.L. 34/2020 (come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. 212/2023), il rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui al D.M. 236/1989 deve risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Interventi agevolabili fino al 30/12/2023. Per le spese sostenute fino al 30/12/2023 - in relazione a interventi già avviati alla suddetta data, in base al combinato disposto tra l’art. 119-ter del D.L. 34/2020 e l’art. 2 del D.L. 212/2023 - le opere agevolabili possono riferirsi a diverse categorie di lavori, quali ad esempio (cfr. Circolare 24/02/1998, n. 57/E, paragrafo 3.4):
* la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
* il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
* il rifacimento di scale e ascensori;
* l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Interventi agevolabili a partire dal 30/12/2023. Per le spese sostenute a partire dal 30/12/2023 - in relazione a interventi avviati a partire dalla suddetta data, in base al combinato disposto tra l’art. 119-ter del D.L. 34/2020 e l’art. 2 del D.L. 212/2023 - le opere agevolabili possono invece riferirsi unicamente agliinterventi aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Restano quindi fuori dal campo di applicazione del bonus:
* la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
* il rifacimento o l’adeguamento di servizi igienici, impianti elettrici e citofonici.
Nell’ottica di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, con le medesime decorrenze sopra indicate, è stato inoltre abrogato il comma 3 dell'art. 119-ter del D.L. 34/2020 il quale ricomprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche, lavorazioni che quindi a loro volta non sono più agevolabili).

INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI - Quanto alle spese agevolabili, in analogia con gli altri bonus fiscali edilizi con simili caratteristiche, si ritiene che rientri quanto segue:
* lavorazioni direttamente afferenti l’intervento principale agevolato;
* altre opere accessorie correlate, strettamente necessarie al completamento dell’intervento principale agevolato;
* spese tecniche;
* IVA, per i contribuenti non soggetti IVA (es. i privati).
In applicazione del consolidato principio secondo il quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati in quanto necessari al completamento dell’opera, si ritiene inoltre che eventuali interventi di contorno (es.: tinteggiatura e intonacatura; rifacimento di pavimenti, massetti e sottofondi, rivestimenti; rimozione e/o rifacimento di impianti tecnici insistenti sulle parti oggetto di intervento; opere necessarie al ripristino della funzionalità di parti demolite o rimosse; rifacimento di tramezzature e rifiniture) possano rientrare nelle spese agevolabili, purché si tratti di spese strettamente necessarie e funzionali all’intervento da realizzare.
Su queste fattispecie l’Agenzia delle entrate non risponde mai nello specifico, ma demanda al tecnico la responsabilità di valutare, richiamando quanto sopra che sostanzialmente rappresenta l’indirizzo generale e discernendo ciò che effettivamente è “strettamente necessario e funzionale” al completamento dell'intervento da ciò che non lo è.

Per le persone fisiche, il principio generale per discernere le spese agevolabili da quelle che non lo sono prevede che le spese, per poter essere detratte con i vari bonus, devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi (si fa riferimento alla data del bonifico), quindi entro la scadenza fissata dalle norme legislative (“criterio di cassa” - vedi anche Circolare 25/06/2021, n. 7/E: pag. 293 per il Bonus ristrutturazioni, pag. 389 per l’Ecobonus, pag. 423 per Eco-Sismabonus; Circolare 24/E/2020, punto 4 per il Superbonus; Circolare 2/E/2020, punto 3 per il Bonus facciate ).
Viceversa, per le società l’imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta dovrebbe avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale (art. 109 del D.P.R. 917/1986), ai sensi del quale il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni.
Da ciò segue che per i titolari di reddito d'impresa la detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui vengono ultimati i lavori.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTI - In analogia con quanto avviene per gli altri bonus fiscali edilizi, è da ritenere che i principali adempimenti siano i seguenti:
* pagare le spese con bonifico “parlante”;
* essere in possesso della documentazione afferente l’immobile (titolo di possesso o detenzione, pagamenti IMU, ecc.);
* essere in possesso, per i lavori eseguiti su parti comuni condominiali, della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori;
* essere in possesso della dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
* essere in possesso delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, oppure in caso di edilizia libera di una dichiarazione sostitutiva n cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

MAGGIORANZE CONDOMINIALI - Il nuovo comma 4-bis, art. 119-ter del D.L. 34/2020 (introdotto dalla lettera b, comma 365, art. 1 della Legge di bilancio 2023), dispone che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori con fruizione del bonus barriere architettoniche in commento, è necessaria (la norma non specifica, pertanto si intenderà sia in prima che in seconda convocazione) la maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.
Vedi anche Assemblea condominiale: tabella completa delle maggioranze per deliberare.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA - Conseguentemente all’introduzione della detrazione, è stato modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 citato, stabilendo che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi in questione.
Anche a questa categoria di agevolazioni - per gli interventi di importo complessivo superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio - si applica pertanto il comma 1-ter, art. 121 del D.L. 34/2020, il quale prevede che il contribuente, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, debba acquisire:
* l'asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti, da redigersi secondo le disposizioni di cui al comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020;
* il visto di conformità rilasciato da un commercialista o da un centro di assistenza fiscale (CAF) oltre che dagli altri professionisti a ciò abilitati.
Per le casistiche in cui è ancora consentito optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura vedi Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni.

Dalla redazione