Appalti pubblici: opzione di proroga e proroga tecnica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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06/03/2025

Appalti pubblici: opzione di proroga e proroga tecnica

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti per l'esercizio della c.d. proroga tecnica e la distinzione tra quest'ultima e l'opzione di proroga contrattuale.

PROROGA TECNICA - Con il quesito del 30/01/2025, n. 3014 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito alla c.d. proroga tecnica, prevista dall'art. 120, comma 11, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36.
In particolare, si chiedeva se:
- nel redigere la documentazione di gara, inserita la possibilità di effettuare la proroga tecnica ai sensi del suddetto comma, è anche necessario stabilire un limite massimo della stessa, per esempio 6 mesi;
- qualora sia necessario stabilire un limite massimo (in caso diverso non sarebbe quantificabile) l'importo della proroga tecnica deve essere considerato ai fini della determinazione del valore dell'appalto.

Parere MIT
Il MIT ha chiarito quanto segue:
- nei documenti di gara può essere prevista l’opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023, che determina mera estensione della scadenza del contratto. Qualora l'opzione venga esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l’appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. I limiti temporali sono quelli stabiliti nei documenti di gara;
- diversamente la proroga tecnica, di cui all'art. 120, comma 11, del D. Leg.vo 36/2023, la quale invece presuppone condizioni eccezionali non imputabili alla stazione appaltante per essere esercitata;
- infatti, la proroga tecnica è ipotizzabile solo in via del tutto eccezionale ed è configurabile solo per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. In tale caso è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nell’ipotesi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare (si veda la Sent. T.A.R. Campania Napoli 04/04/2024, n. 2200, si veda anche Appalti pubblici e carattere eccezionale della proroga tecnica). Tali evenienze obbligano l’appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto.

Il MIT ha dunque risposto negativamente alle domande poste, in quanto nei documenti di gara non va prevista la proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D. Leg.vo 36/2023.

Dalla redazione