Ingegnere e Architetto dipendente, iscrizione alla Gestione separata INPS se esercita anche la professione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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24/09/2019

Ingegnere e Architetto dipendente, iscrizione alla Gestione separata INPS se esercita anche la professione

L’Ingegnere o Architetto che esercita attività di lavoro dipendente e contestualmente anche attività libero professionale è tenuto - con riferimento a quest’ultima - ad iscriversi alla Gestione separata INPS. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione secondo un orientamento giurisprudenziale recente ma ormai consolidato.

L’art. 21 della L. 03/01/1981, n. 6, comma 5 stabilisce che sono esclusi dall’iscrizione alla cassa gli Ingegneri e gli Architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Costoro, se sono iscritti ai rispettivi albi e svolgono anche, in aggiunta al lavoro dipendente, attività libero professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi degli Ingegneri e degli Architetti indipendentemente dall’iscrizione ad Inarcassa.

Con riferimento a questa casistica, Cass. civ. 16/09/2019, n. 23040, ha ribadito che gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.
Il suddetto principio di diritto può considerarsi ormai consolidato, dopo le numerose pronunce in senso conforme che hanno fatto seguito alla iniziale Cass. 18/12/2017, n. 30344, la quale aveva a sua volta ribaltato il pregresso orientamento delle corti di merito (Tribunali e Corti d’Appello) in senso favorevole ai professionisti.
Si vedano ad esempio: Cass. 11/02/2019, n. 3913; Cass. 21/12/2018, n. 33313; Cass. 12/12/2018, n. 32166; Cass. 30/01/2018, n. 2282.

Dalla redazione