Revisione prezzi: indicazioni ANAC per compilazione certificati di esecuzione lavori | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/02/2025

Revisione prezzi: indicazioni ANAC per compilazione certificati di esecuzione lavori

In materia di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito indicazioni operative per la compilazione dei certificati esecuzione lavori in presenza di maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione dei prezzi.

COMPENSAZIONE PREZZI COMPILAZIONE CEL - Con il Comunicato del 30/01/2025, l'ANAC ha fornito Indicazioni in merito alla compilazione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) in relazione a maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione dei prezzi.

L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice appalti prevede che i certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
Il recente aumento dei prezzi ha spinto il legislatore a varare una serie di interventi per neutralizzare la negativa efficacia impattante sull’intero sistema della contrattualistica pubblica. Agli iniziali meccanismi di compensazione e di revisione dei prezzi, di carattere emergenziale, si sono sostituite disposizioni in grado di fronteggiare in modo strutturato il fenomeno (si veda anche Correttivo al Codice appalti: modifiche alla disciplina della revisione dei prezzi).
In proposito, l'ANAC ha fornito indicazioni sull’inserimento, nei certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, e di adeguamento prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente:
- all’atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”;
- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

Inoltre, l'ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l'apposizione del visto dell'autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice appalti). Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).

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