Correttivo al Codice appalti: modifica dei contratti in corso di esecuzione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/02/2025

Correttivo al Codice appalti: modifica dei contratti in corso di esecuzione

Il Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024) ha integrato la disciplina della modifica dei contratti in corso di esecuzione.

CORRETTIVO CODICE APPALTI MODIFICA CONTRATTI - L'art. 42 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, relativo alla modifica dei contratti in corso di esecuzione.

L'art. 120, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi ivi specificati, sempre che, in determinate ipotesi (di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.
Tra i casi previsti rientrano le varianti in corso d'opera (di cui alla lett. c) dell'art. 120, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023), da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore.
Il Correttivo al Codice appalti ha sostituito la lett. c) dell'art. 120, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, inserendo tra le circostanze imprevedibili, oltre alle esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti:
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Il Correttivo al Codice appalti ha inoltre modificato l'art. 120, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 il quale stabilisce che non sono considerate sostanziali (e dunque sono consentite ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023) le modifiche al progetto o al contratto con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
- si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

All'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 viene infine aggiunto il comma 15-bis, ai sensi del quale - fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, del D. Leg.vo 36/2023, relativo alla responsabilità del progettista esterno (si veda Correttivo al Codice appalti: livelli e contenuti della progettazione) - le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Dalla redazione