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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo
RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - L’occasione per il chiarimento è sorta nell'ambito di una controversia in merito all’applicabilità del piano casa nella Regione Campania. In particolare, l’art. 3 della L.R. Campania 28/12/2009, n. 19, comma 1, lett. b), prevede l’esclusione dal piano casa degli edifici collocati nella zona A (centri storici) di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968 ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni. Nel caso di specie si trattava di stabilire se, ai fini dell'operatività del beneficio, alcuni interventi potessero essere annoverati nel concetto di ristrutturazione (art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), ovvero rientrassero nel concetto di restauro o risanamento conservativo (art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c).
Secondo C. Stato 15/01/2025, n. 279 la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, nel rispetto però dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali. Pertanto è preclusa la modificazione:
a) della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioè dei caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie;
b) degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone l’immagine caratteristica;
c) degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della struttura dell’organismo edilizio.
La finalità di conservazione, caratteristica degli interventi di recupero e risanamento conservativo, postula, dunque, il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto.
Viceversa, gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile (e comportino, altresì, la modifica e ridistribuzione dei volumi) devono essere ricondotti alla ristrutturazione edilizia.
Ai fini della distinzione tra ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, occorre dunque tenere presente che:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- gli interventi di risanamento conservativo sono invece caratterizzati dal mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente e dalla realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
Inoltre, mentre il risanamento non contempla modifiche di volumetria, queste ultime sono possibili in sede di ristrutturazione edilizia (assoggettate a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 380/2001).
Nel caso di specie il Consiglio ha ritenuto che si trattasse di lavori funzionali, non già una incisiva immutazione della consistenza e della configurazione (strutturale ed estetica) dell’immobile bensì, alla necessità di conservare l'organismo edilizio e di assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere volte al consolidamento dell’edificio, al ripristino e al rinnovo di taluni elementi costitutivi dell'edificio, mediante l'inserimento di elementi accessori e tecnici richiesti dalle esigenze di sicurezza dell’uso. I giudici hanno dunque escluso che le opere poste in essere sul manufatto fossero sussumibili nel genus della ristrutturazione edilizia, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione, alla fattispecie, della normativa regionale sul piano casa.
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