Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Revisione prezzi: indicazioni ANAC per compilazione certificati di esecuzione lavori
COMPENSAZIONE PREZZI COMPILAZIONE CEL - Con il Comunicato del 30/01/2025, l'ANAC ha fornito Indicazioni in merito alla compilazione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) in relazione a maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione dei prezzi.
L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice appalti prevede che i certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
Il recente aumento dei prezzi ha spinto il legislatore a varare una serie di interventi per neutralizzare la negativa efficacia impattante sull’intero sistema della contrattualistica pubblica. Agli iniziali meccanismi di compensazione e di revisione dei prezzi, di carattere emergenziale, si sono sostituite disposizioni in grado di fronteggiare in modo strutturato il fenomeno (si veda anche Correttivo al Codice appalti: modifiche alla disciplina della revisione dei prezzi).
In proposito, l'ANAC ha fornito indicazioni sull’inserimento, nei certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione, ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, e di adeguamento prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente:
- all’atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
- gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”;
- il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.
Inoltre, l'ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l'apposizione del visto dell'autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice appalti). Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).
Dalla redazione

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
