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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/07/1999, n. 300
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- D.L. 01/03/2021, n. 22 (L. 22/04/2021, n. 55)
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- D.L. 12/07/2018, n. 86 (L. 09/08/2018, n. 97)
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- L. 11/08/2014, n. 125
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- D. Leg.vo 28/01/2014, n. 7
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 24/06/2013, n. 71
- D.L. 10/10/2012, n. 174 (L. 07/12/2012, n. 213)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- L. 13/11/2009, n. 172
- D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D.L. 23/05/2008, n. 90 (L. 14/07/2008, n. 123)
- D.L. 16/05/2008, n. 85 (L. 14/07/2008, n. 121)
- D.P.R. 14/05/2007, n. 72
- D.P.R. 29/12/2006, n. 309
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 18/05/2006, n. 181 (L. 17/07/2006, n. 233)
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 17/08/2005, n. 166
- L. 15/12/2004, n. 308
- D.L. 28/05/2004, n. 136 (L. 27/07/2004, n. 186)
- D.L. 29/03/2004, n. 79 (L. 28/05/2004, n. 139)
- L. 06/02/2004, n. 36
- D. Leg.vo 22/01/2004, n. 34
- D. Leg.vo 21/01/2004, n. 29
- D. Leg.vo 08/01/2004, n. 3
- D. Leg.vo 30/12/2003, n. 366
- D.L. 24/12/2003, n. 354 (L. 26/02/2004, n. 45)
- D. Leg.vo 30/10/2003, n. 317
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D. Leg.vo 11/08/2003, n. 241
- D. Leg.vo 03/07/2003, n. 173
- D. Leg.vo 12/06/2003, n. 152
- L. 05/06/2003, n. 131
- L. 16/01/2003, n. 3
- D. Leg.vo 06/12/2002, n. 287
- D.L. 11/11/2002, n. 251 (L. 10/01/2003, n. 1)
- L. 06/07/2002, n. 137
- D.L. 07/09/2001, n. 343 (L. 09/11/2001, n. 401)
- D.L. 12/06/2001, n. 217 (L. 03/08/2001, n. 317)
- L. 23/03/2001, n. 93
- L. 29/12/2000, n. 400
- L. 24/11/2000, n. 340
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 419
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Premessa |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo |
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Art. 2 - (Ministeri)1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) N62 Ministero delle imprese e del made in Italy; |
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TITOLO I - L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI |
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Art. 3 - (Disposizioni generali)1. |
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Art. 4 - (Disposizioni sull'organizzazione)1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della |
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Art. 5 - (I dipartimenti)1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 6 - (Il segretario generale) |
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Art. 7 - (Uffici di diretta collaborazione con il ministro)1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbrai |
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TITOLO II - LE AGENZIE |
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Art. 8 - (L'ordinamento)1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 dei decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei minist |
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Art. 9 - (Il personale e la dotazione finanziaria)1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilità di cui al c |
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Art. 10 - (Agenzie fiscali)1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presen |
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TITOLO III - L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA |
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Art. 11 - (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo)1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di det |
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TITOLO IV - I MINISTERI |
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CAPO I - IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
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Art. 12 - (Attribuzioni)1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; |
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Art. 13 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale. |
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Art. 13-bis. - (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) |
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CAPO II - IL MINISTERO DELL'INTERNO |
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Art. 14 - (Attribuzioni)1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso |
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Art. 15 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartim |
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CAPO III - IL MINISTERO DELLA GIUSTIZ1A |
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Art. 16 - (Attribuzioni)1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativ |
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Art. 17 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartim |
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Art. 18 - (incarichi dirigenziali)1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del |
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Art. 19 - (Magistrati) |
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CAPO IV - IL MINISTERO DELLA DIFESA |
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Art. 20 - (Attribuzioni)1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare |
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Art. 22 - (Agenzia industrie difesa) |
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CAPO V - IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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Art. 23 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e |
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Art. 24 - (Aree funzionali)1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; |
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Art. 25 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a sei, in riferimento alle aree funzio |
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Art. 26 - (Riforma del ministero delle finanze)1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data |
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CAPO VI - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
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Art. 27 - (Attribuzioni)1. N98 2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di: a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali; |
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Art. 28 - (Aree funzionali)1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizza |
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Art. 29 - (Ordinamento) |
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Art. 30 - (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente |
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Art. 31 |
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Art. 32 |
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CAPO VI-BIS - MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
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Art. 32-bis - (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero delle comunicazioni. 2. Al |
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Art. 32-ter - (Funzioni)1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali: a) politiche nel settore delle comunicazioni; b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri; c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche; d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche; e) radiodiffusione |
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Art. 32-quater - (Organizzazione del Ministero)1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale". 2. Sono uffici centrali: a) il S |
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Art. 32-quinquies - (Struttura del Ministero) |
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Capo VII - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
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Art. 33 - (Attribuzioni)1. N93 2. Sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo. Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento del |
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Art. 34 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartime |
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CAPO VIII - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
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Art. 35 - (Attribuzioni)1. N128 2. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell’ambiente costiero e della comunicazione ambientale; N103 |
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Art. 36 - (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indiri |
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Art. 37 - (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartime |
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Art. 38. - (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e del |
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Art. 40 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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CAPO IX - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
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Art. 41 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo St |
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Art. 42 - (Aree funzionali)1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni |
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Art. 43 - (Ordinamento)1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità. N16 2-bis. Il Ministero si avvale |
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Art. 44 - (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione: a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b) |
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CAPO X - IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
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Art. 45 - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. N7 2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. |
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Art. 46 - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politiche sociali, di inclu |
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Art. 47 - (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento |
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CAPO X-BIS - MINISTERO DELLA SALUTE |
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Art. 47-bis - (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero della salute. 2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tute |
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Art. 47-ter - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura de |
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Art. 47-quater - (Ordinamento) |
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Art. 48. |
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CAPO XI - Ministero dell'istruzione e del merito |
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Art. 50 - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del per-sonale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione |
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Art. 51 - (Ordinamento) |
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Capo XI-bis |
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Art. 51-bis - (Istituzione del ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui son |
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Art. 51-ter - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell’istruzione universitaria, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell’istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanzia-mento delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento |
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Art. 51-quater - (Ordinamento) |
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CAPO XII - MINISTERO DELLA CULTURA |
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Art. 52 - (Attribuzioni)1. Il Ministero della cultura e del turismo esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con |
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Art. 53 - (Aree funzionali)1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali: a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; |
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Art. 54 - (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a qua |
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CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO |
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Art. 54-bis - (Istituzione del Ministero e attribuzioni) |
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Art. 54-ter - (Aree funzionali)1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle p |
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Art. 54-quater - (Ordinamento) |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 55 - (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attività produttive, - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, - il ministero del lavoro e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
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CAPO II - RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE |
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Sezione I - (Ministero delle finanze) |
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Art. 56 - (Attribuzioni del ministero delle finanze)1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali: a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione dei sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale; b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed i |
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Art. 57 - (Istituzione delle agenzie fiscali)1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uff |
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Art. 58 - (Organizzazione del ministero)1. Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa. |
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Art. 59 - (Rapporti con le agenzie fiscali)1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento. |
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Art. 60 - (Controlli sulle agenzie fiscali)1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e a |
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Sezione II - Le agenzie fiscali |
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Art. 62 - (Agenzia delle entrate)1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assis |
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Art. 64 - (Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate)1. L'agenzia “delle entrate è inoltre” N70 competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, |
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Art. 65 - (Agenzia del demanio)1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conosc |
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Art. 66 - (Statuti)1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun “comitato di gestione” N19 ed appro |
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Art. 67 - (Organi) |
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Art. 68 - (Funzioni)1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello st |
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Art. 69 - (Commissario straordinario)1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di v |
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Art. 70 - (Bilancio e finanziamento)1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di |
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Art. 71 - (Personale)1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenz |
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Art. 72 - (Rappresentanza in giudizio)1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approv |
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Sezione III - Disposizioni transitorie |
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Art. 73 - (Gestione e fasi del cambiamento)1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministraz |
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Art. 74 - (Disposizioni transitorie sul personale) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE |
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Art. 75 - (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria) |
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Art. 76 - (Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi) |
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Art. 77 - (Disposizioni per l'università e la ricerca) |
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Art. 78 - (Disposizioni per le politiche agricole)1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, i |
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CAPO IV - AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 79 |
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Art. 80 |
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Art. 81 |
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Art. 82 |
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Art. 83 |
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Art. 84 |
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Art. 85 |
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Art. 86 |
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Art. 87 |
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CAPO V - AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE |
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Art. 88 - (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale) |
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Art. 89 - (Disposizioni finali)1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente dec |
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