Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/10/1999, n. 419
D. Leg.vo 29/10/1999, n. 419
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
|
Art. 1. - Ambito di applicazione1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 R, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «legge delega», il presente |
|
Art. 2. - Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere del |
|
Art. 3. - Privatizzazione di enti1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente. Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorità pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operatività all'approvazione del Ministero competente. 2. Il corrispettivo da stab |
|
Art. 4. - Trasformazione di enti1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di più istituzioni universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositam |
|
Art. 5. - Fusione o unificazione strutturale di enti1. La fusione, ovvero l'unificazione “strutturale” N2 degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuata, con uno o più “regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,” |
|
Art. 6. - Disposizioni relative a enti particolari1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1° gennaio 2000, le azioni della Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente è unico azionista. È fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuità del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania. 2. Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 R, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono eserc |
|
Art. 8. - Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Rom |
|
Art. 9. - Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e d |
|
Art. 10. - Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di |
|
Art. 11. - Norme di carattere generale1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti ste |
|
Art. 12. - Misure di razionalizzazione1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di |
|
Art. 13. - Revisione statutaria1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi; b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendi |
|
Art. 14. - Disposizioni finali1. Le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge |
|
Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)Giunta centrale per gli studi storici Istituto italiano di numismatica Istituto storico italiano per il medio evo Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea Istituto italiano per la storia antica |
Dalla redazione
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
- Alfonso Mancini
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Enti locali
Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali
- Dino de Paolis
- Rosalisa Lancia
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
Scia: termini inizio attività, poteri inibitori dell’amministrazione e annullamento in autotutela
- Alfonso Mancini
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
Organizzazione e funzionamento della Conferenza di servizi
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
03/12/2024
- Dal 14 dicembre la stretta per chi guida sotto effetto di droghe o alcol da Italia Oggi
- La password non basta più da Italia Oggi
- Dall’Aire al bonus casa solo cambiando residenza da Italia Oggi
- Società pignorata di comodo da Italia Oggi
- Affitti brevi chiavi in mano da Italia Oggi
- Imprese energivore col bollino da Italia Oggi