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D. Leg.vo 29/10/1999, n. 419

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Con le modifiche introdotte da:
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 R, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «legge delega», il presente

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Art. 2. - Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere del

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Art. 3. - Privatizzazione di enti

1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente. Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorità pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operatività all'approvazione del Ministero competente.

2. Il corrispettivo da stab

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Art. 4. - Trasformazione di enti

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di più istituzioni universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositam

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Art. 5. - Fusione o unificazione strutturale di enti

1. La fusione, ovvero l'unificazione “strutturale” N2 degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è effettuata, con uno o più “regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,”

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Art. 6. - Disposizioni relative a enti particolari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1° gennaio 2000, le azioni della Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente è unico azionista. È fatta salva la facoltà degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuità del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.

2. Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 R, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono eserc

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Art. 7. - Società italiana autori e editori

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Art. 8. - Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma

1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Rom

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Art. 9. - Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e d

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Art. 10. - Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori

1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di

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Art. 11. - Norme di carattere generale

1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti ste

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Art. 12. - Misure di razionalizzazione

1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di

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Art. 13. - Revisione statutaria

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendi

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Art. 14. - Disposizioni finali

1. Le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge

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Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)

Giunta centrale per gli studi storici

N4

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