1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.
3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;