Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 01/08/1999, n. 1128
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TESTO DEL DOCUMENTOCon alcuni esposti, pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l'affidamento degli incarichi di progettazione e connesse attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici. 1) In particolare, è stato denunciato che un'amministrazione comunale, in più occasioni, ha affidato a propri dipendenti incarichi libero-professionali attinenti a funzioni ricomprese nei doveri d'ufficio, compensandoli sulla base del tariffario professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143. RLa segnalazione è stata fatta richiamando la competenza dell'Autorità di vigilanza, di cui alla lettera d) del 4° comma dell'art. 4, della legge n. 109/1994,R concernente la rilevazione di «inosservanza o applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici». Da rilevare sul punto che, con sentenza n. 1398, depositata il 23 dicembre 1998 ed allegata all'esposto, il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha respinto un ricorso, proposto dal Sindacato interprovinciale ingegneri liberi professionisti sardi, per l'annullamento della deliberazione della G.M. del comune di Cagliari n. 73 del 26 gennaio 1998, riguardante l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e di ingegnere capo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione, a tecnici dipendenti da essa amministrazione. 2) In esito ad una sommaria indagine informale, è emerso, poi, che numerose altre pubbliche amministrazioni hanno tenuto lo stesso comportamento in atto presso il comune di Cagliari. É risultato, ad esempio, che un Provveditore alle opere pubbliche ha conferito a due ingegneri, dirigenti di quell'ufficio, l'incarico professionale di direzione dei lavori - rispettivamente - di un sottopasso e dell'adeguamento di una galleria di una grande città, determinando gli onorari in base alla tariffa professionale (ex lege 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni) ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2537 del 1925. Tali incarichi, in particolare, sono stati conferiti dal Provveditore, indicato nell'esercizio delle competenze attribuite tramite una convenzione, stipulata con il comune ed in virtù della quale era stata affidata allo stesso Provveditorato, oltre che l'attività di progettazione definitiva e di stazione appaltante dell'opera, anche quella di direzione dei lavori. É emerso, altresì, che un'amministrazione locale ha affidato l'incarico di direzione dei lavori relativi alla realizzazione di una galleria comunale a personale dipendente del comune, obbligandosi con il disciplinare di incarico a corrispondere un compenso calcolato in base alla tariffa professionale ridotta di 1/3, sempre ai sensi dell'art. 62, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, Rin precedenza indicato. É risultato, quindi, che una Università degli studi ha affidato ad un ingegnere, dipendente del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, l'incarico di direttore dei lavori per la realizzazione di un edificio per studi e laboratori connessi ai dipartimenti di fisica e di informatica. E tanto è stato fatto con riferimento all'art. 27, comma 2, della legge n. 216/1995laddove lo stesso prevede la possibilità che la direzione dei lavori venga affidata dall'ente appaltante ad altre amministrazioni pubbliche previa intesa o convenzione, e nel presupposto della retribuibilità dell'incarico in relazione al fatto che trattasi di un'attività extraistituzionale svolta dal dipendente. 3) Analogamente, infine, un'Autorità di bacino ha segnalato che alla stessa era stata affidata la gestione diretta di fondi, da destinare alla progettazione di interventi urgenti, per la salvaguardia dal rischio idrogeologico. Ed ha manifestato l'intenzione, in relazione a siffatto incarico, di fare ricorso alla negoziazione prevista dalla vigente normativa per concertare, tra l'altro, aspetti quali l'assunzione degli oneri, oltre quelli previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994, Rda parte delle amministrazioni concertanti (Provveditorato alle opere pubbliche, Regione, Province e Consorzi idraulici), dotate di strutture tecniche adeguate al servizio di progettazione. Con riferimento ai dati indicati, i |
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