Il provvedimento regola la riorganizzazione dell’Unità tecnica finanza di progetto. La suddetta Unità, istituita nell’ambito del CIPE con l’art. 7 della L. n. 144 del 17/05/1999, assolve al compito di promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni e nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati, anche nell’ambito dell’attività di verifica prevista dall’art. 14, comma 11, della L. 11/02/1994, n. 109, e di fornire supporto alle commissioni istituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
In tale prospettiva il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del D. Leg.vo 20/08/2002, n. 190, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e strategici e di interesse nazionale, in attuazione della L. 21/12/2001, n. 443, può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell’Unità in oggetto.
L’organico dell’Unità è costituito da quindici componenti, nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che determina anche l’ammontare del trattamento economico, scelti tra dipendenti delle Amministrazioni dello Stato da collocare in posizioni di comando, soggetti estranei all’Amministrazione operanti nei settori tecnico–ingegneristico, economico–finanziario e giuridico e dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l’organizzazione di appartenenza.
Le finalità e gli obiettivi dell’Unità, nonché le modalità di raccordo con l’attività svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Società Infrastrutture S.p.A., devono essere determinati con delibera CIPE