Documenti UE pannelli isolanti, rivestimenti e altri prodotti da costruzione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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16/07/2024

Documenti UE pannelli isolanti, rivestimenti e altri prodotti da costruzione

La Commissione europea ha pubblicato nuovi documenti per la valutazione europea relativi ai pannelli termoisolanti, rivestimenti delle facciate, elementi per fissaggio di componenti su muri esterni, pavimentazioni e altri prodotti da costruzione.

Con la Decisione 05/07/2024, n. 1944, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti relativi a nuovi documenti di valutazione europea elaborati a sostegno del Regolamento 305/2011, inserendoli nell’elenco contenuto nell'allegato alla Decisione 19/03/2019, n. 450.

I documenti si riferiscono in particolare ai seguenti prodotti da costruzione:
- pannelli termoisolanti in silice microporosa (sostituisce la specifica tecnica “EAD 040057-00-1201”);
- elementi in schiuma di poliuretano rigido per il fissaggio di componenti su muri esterni;
- kit per rivestimenti di facciate esterne ventilate realizzate con pannelli in granulato di vetro espanso, con pannelli in ossido di magnesio o di altri minerali con intonaco applicato in cantiere (sostituisce le specifiche tecniche “EAD 090019-00-0404” e “EAD 090119-00-0404”);
- kit per sistemi strutturali misti legno-calcestruzzo;
- cementi a base di solfoalluminato di calcio e cementi belitici a base di solfoalluminato di calcio (sostituisce la specifica tecnica “EAD 150001-00-0301”);
- sistemi di ripresa di getto basati sulla ripiegatura delle barre di armatura;
- barriere perimetrali con accessi per la protezione da alluvione di edifici o altre strutture;
- pavimentazioni composite per uso esterno e interno;
- massetto fluido ecologico senza giunture, realizzato con materie prime rinnovabili e sostenibili;
- pavimentazione resiliente in EPDM e granuli di gomma;
- kit per micropali - kit con barre filettate;
- pannelli per usi interni non strutturali in fibra di cellulosa riciclata ottenuta da residui di cellulosa industriale;
- barre di armatura di elementi strutturali realizzate in polimeri fibrorinforzati a base di carbonio, vetro, basalto o arammide;
- vetro ricotto curvato termicamente e vetro laminato di sicurezza realizzato con vetro ricotto curvato termicamente;
- ancoraggi in plastica fissati con viti per l'ancoraggio di sistemi compositi intonacati di isolamento termico esterno o di prodotti per l'isolamento di coperture dal lato interno;
- ancoraggi a vite per calcestruzzo aerato autoclavato e per calcestruzzo con aggregati leggeri;
- ancoraggi chimici e a espansione per applicazioni in calcestruzzo (sostituisce la specifica tecnica “EAD 330499-01-0601”);
- barre di armatura post-istallate ad aderenza e fessurazione migliorate per azioni statiche;
- sistema costruttivo di muratura a secco con elementi verticali.

I documenti per la valutazione europea adottati rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del Regolamento 305/2011.

La Decisione è entrata in vigore l’11/07/2024 (giorno della pubblicazione in GUUE).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 305/2011, per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall’organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica) che adotta un documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro:
a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;
b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure
c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
In questi casi il documento per la valutazione europea adottato dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tutti i relativi aggiornamenti (art. 22, Regolamento 305/2011).

Dalla redazione