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15/07/2024

Appalti pubblici: specifiche tecniche e limiti del principio di equivalenza

L’ANAC ha indicato che il principio di equivalenza non può essere invocato nel caso in cui una stazione appaltante ha individuato una particolare tipologia di servizio ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente.

Fattispecie
Nell’ambito di una gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software, la società istante ha contestato la legittimità di alcune clausole della lex specialis di gara, ritenute escludenti e limitative della partecipazione alla gara e insistito in particolare sulla violazione del principio di equivalenza e del favor partecipationis.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 03/07/2024, n. 320, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’individuazione dei fabbisogni e la conseguente predisposizione della legge di gara costituiscono oggetto delle scelte discrezionali della stazione appaltante. Tale scelta è sindacabile dall’Autorità solo laddove risulti manifestamente illogica o irragionevole, ovvero nelle ipotesi in cui la scelta gestionale adottata dall’amministrazione determini una ingiustificata restrizione della concorrenza, non sorretta da reali motivazioni di natura tecnica;
- nel caso in esame non si ravvisa una violazione del principio di equivalenza (di cui all’art. 79 del D. Leg.vo 36/2023 e suo allegato II.5);
- tale principio - che permea l’intera disciplina della contrattualistica pubblica ed è applicabile anche in assenza di espressi richiami nella lex specialis di gara - presuppone la corrispondenza da un punto di vista sostanziale tra i servizi o i prodotti offerti con le caratteristiche di un servizio o un prodotto richiesto dalla stazione appaltante e indicato con determinate specifiche tecniche;
- tuttavia, tale principio non può essere invocato nel caso in cui una stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente (Sent. C. Stato 08/05/2023, n. 4624).
Pertanto, nel caso di specie, avendo la stazione appaltante indetto una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione con determinate caratteristiche ed avendo valutato che era necessario prevedere determinate condizioni di esecuzione del contratto, non vi erano i margini per valutare un servizio equivalente.

Dalla redazione