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17/07/2024

Pergotenda con vetrate laterali, regime edilizio

Secondo il Consiglio di Stato, le tamponature laterali con vetrate apribili e amovibili di una pergotenda rientrano nell’attività edilizia libera, in quanto non ne modificano la funzione e non creano nuovo volume.

FATTISPECIE E RIFERIMENTI NORMATIVI - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano l’ordine di demolizione delle tamponature perimetrali di una pergotenda (delle dimensioni di metri 6,50 per 3) posizionata sul terrazzo di pertinenza di un appartamento e ancorata al muro perimetrale.
Secondo il Comune si trattava di un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza del prescritto titolo abilitativo, in quanto le tamponature realizzavano uno spazio chiuso. Secondo i ricorrenti invece si trattava di un intervento in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. e-quinquies) (elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici). Richiamavano inoltre la disciplina relativa alle VEPA (vetrate panoramiche amovibili) di cui alla lett. b-bis) dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, introdotta dal D.L. 115/2022.
In sostanza si trattava di stabilire se le tamponature perimetrali possano rientrare nell'attività edilizia libera o vadano ad integrare un intervento di ristrutturazione edilizia, come ritenuto dal Comune. 

Sul tema si ricorda anche che il D.L. 69/2024 ha inserito la lettera b-ter) al suddetto art. 6, D.P.R. 380/2001, che ha incluso nell’attività edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (quali le tende da sole), sempreché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici (si veda in proposito la Nota: Tende da sole e vetrate, nuove opere in edilizia libera dopo il D.L. 69/2024  e la Nota: Porticati, logge, tettoie, verande e vetrate panoramiche: regime edilizio).

C. Stato 08/05/2024, n. 4148  ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l’ordine di demolizione sulla base delle seguenti considerazioni.

FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - I giudici hanno ribadito che le pergotende rientrano nell’attività edilizia libera, in quanto prive di elementi di fissità, stabilità e permanenza, e destinate a migliorare la fruizione degli spazi esterni. In particolare le pergotende sono qualificate interventi di edilizia libera qualora rimanga il preesistente utilizzo esterno dei luoghi di cui venga solo valorizzata la fruizione con un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che renda più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

TAMPONATURA CON VETRATE LATERALI - Nella fattispecie, dalla documentazione depositata emergevano i seguenti elementi:
- le opere realizzate sul terrazzo di proprietà degli appellanti erano costituite da vetrate apribili e richiudibili a pacchetto, che delimitavano una parte della superficie del terrazzo rispetto a quella rimasta libera;
- le vetrate erano non solo apribili con scorrimento ma anche facilmente smontabili, ad esempio per la stagione estiva;
- la parte del terrazzo delimitata dalle vetrate aveva la medesima pavimentazione di quella libera ed era attrezzata con arredamenti da esterno;
- dagli accertamenti del Comune non risultava l’allacciamento ad impianti elettrici o termici.

In tale ipotesi, secondo il Consiglio, la tamponatura non si discosta per natura e funzione dalla pergotenda a cui è aggiunta, in quanto non presenta le caratteristiche per costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.
In sostanza, la chiusura con le vetrate laterali, apribili e facilmente amovibili, non trasforma la destinazione esterna dello spazio così delimitato. Infatti, queste non fanno perdere alla struttura le caratteristiche di precaria delimitazione dello spazio esterno né lo trasformano, in quanto ne rendono solo maggiore la vivibilità, secondo le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle pergotende. Inoltre, il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, in ragione della inesistenza di uno spazio stabilmente chiuso, non configurano un organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.

L’interpretazione, per cui anche le vetrate laterali, qualora apribili e completamente richiudibili, hanno la medesima funzione di precaria chiusura degli spazi esterni al fine di riparo dal sole e dagli agenti atmosferici delle pergotende, con la conseguenza che la loro installazione rientra nella attività edilizia libera, deriva anche dalla disciplina introdotta dal D.L. 115/2022 che ha espressamente incluso nella attività edilizia libera anche le VEPA (vetrate panoramiche amovibili). In proposito è stato precisato che l'utilizzo di vetrate panoramiche non comporta di per sé la creazione di un nuovo volume quando sia effettuata ai soli fini di protezione temporanea dagli agenti atmosferici e riduzione delle dispersioni termiche e sia mantenuta la natura e la funzione di spazio esterno.

In definitiva, manca quella attività di trasformazione dell’organismo edilizio che caratterizza la ristrutturazione edilizia, restando immutata l’originaria funzione del terrazzo quale area pertinenziale dell’appartamento.

Dalla redazione