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Sent.C. Cass. 29/11/2000, n. 15299

47957 47957
1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Onere della prova.
1. In materia di pagamenti dovuti all'appaltatore di opere pubbliche, gli artt. 35 e 36 D.P.R. n. 1063 del 1962 qualificano come moratori i relativi interessi e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'appaltante; tale principio non è derogato dall'art. 4 della L. n. 741 del 1981, che, nel prevedere il pagamento degli interessi senza necessità di domanda dell'appaltatore, si limita a porre un'inversione dell'onere della prova della non imputabilità del ritardo, che grava sull'amministrazione appaltante, ma non incide sul presupposto dell'insorgenza del relativo obbligo (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva escluso la rilevanza della circostanza del ritardato finanziamento dell'opera da parte della Cassa depositi e prestiti).

1a. Ved. Cass. 29 novembre 2000 n. 15289R e Cass. 15 settembre 2000 n. 12166R.
(Cod. civ. art. 2697; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4)[R=L74181,A=4]

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