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Sent.C. Cass. 17/07/2001, n. 9653

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Disciplina dell'anatocismo - Applicabile - Disciplina ex art. 1224, 2° c., Cod.civ. - Non applicabile.
1. A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 Cod.civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, 2° c. Cod.civ.

1a. Sui ritardati pagamenti all'appaltatore di lavori pubblici ved. Cass. 14 dicembre 2000 n. 15788R (Ai sensi dell'art. 4, c. 1 e ultimo, L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181,A=4], sono nulle tutte le pattuizioni che prevedono particolari modalità o termini dilatori per il pagamento all'appaltatore di interessi di mora dovutigli, dovendo tali interessi corrispondersi insieme col pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo); Cass. 29 novembre 2000 n. 15299R (L'art. 4 della L. 81/741 non deroga agli artt. 35 e 36 D.P.R 1962 n. 1063[R=DPR106362,A=35] che qualificano come moratori gli interessi per ritardati pagamenti all'appaltatore e postulano pertanto che i ritardi siano imputabili a colpa dell'amministrazione appaltante); Cass. 29 novembre 2000 n. 15289R (Gli interessi per ritardato pagamento di acconti e saldo all'appaltatore previsti dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 1962 n. 1063 non escludono il danno ulteriore ex art. 1224 Cod.civ. per il ritardato pagamento di quegli interessi); Cass. 22 marzo 2000 n. 3376R (Il combinato disposto dell'art. 4 della L. 1981 n. 741 e dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 1962 n. 1063 configura il principio di capitalizzazione degli interessi).
(Cod.civ. artt. 1224 e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36)

Dalla redazione