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Sent.C. Cass. 14/12/2000, n. 15788

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi moratori - Pattuizione di particolari modalità o termini moratori - Nullità ex art. 4 L. 81/741.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 sono nulle tutte le pattuizioni, che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite riserve o domande (il che significa ancorare la loro decorrenza esclusivamente al ritardo nell'adempimento senza che rispetto al momento previsto per l'adempimento stesso possano essere previste consistenti dilazioni del termine di decorrenza, restando altrimenti frustrate le finalità acceleratorie della normativa in esame) in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo.

1a. Ved. Cass. 29 novembre 2000 n. 15299R, Cass. 29 novembre 2000 n. 15289R e Cass. 15 settembre 2000 n. 12166R.
(Cod. civ. art. 1419; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4, commi 1° e 3°)[R=L74181,A=4]

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