Sent.C. Cass. 05/12/2002, n. 17244 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 05/12/2002, n. 17244

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora - A presentazione fattura e non ex art. 35 D.P.R. 62/1063 - Prova della presentazione e data fatture - Onere dell'appaltatore.
1. In tema di pagamenti degli acconti in corso d'opera dovuti all'appaltatore di opera pubblica, e con riferimento alla disciplina relativa ai ritardi nei pagamenti stessi, qualora (come nella specie) sia espressamente esclusa, «ex contractu», l'applicabilità della norma di cui all'art. 35 del D.P.R. 1063/1962, ed adottata, per converso, la disciplina di cui all'art. 24 del capitolato speciale - che prevede l'obbligo di corresponsione degli interessi moratori «alla data di presentazione delle fatture» -, grava sull'appaltatore l'onere della prova tanto della presentazione, quanto della data delle fatture stesse, non essendo all'uopo sufficiente la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori vistati dalla Direzione lavori.

1. Ved. Cass. 29 novembre 2000 n. 15299 R. Ved. Cass. 24 ottobre 2002 n. 14974 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35) [R=DPR106362,A=35]

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