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Sent.C. Cass. 21/10/1994, n. 8669

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Conclusioni - Nomina di due consulenti in tempi diversi - Adesione all'una od all'altra od a nessuna delle due consulenze - Potere del giudice - Obbligo di motivazione - Adesione alla seconda consulenza - Requisiti della motivazione.
1. Nel caso in cui nel corso del giudizio vengano nominati, in tempi successivi due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti; in particolare, quando intenda uniformarsi al parere del secondo consulente, non può limitarsi ad una acritica adesione ad esso, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste non siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di una minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti esposti nell'altra.

1. Conf. Cass. 9 maggio 1987 n. 4288.R

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